GSE ottiene conferma: niente incentivi maggiorati per l'impianto GMA
Pubblicato il: 1/7/2026
Gli avvocati Luca De Nora e Matteo Salvi hanno assistito G.M.A. - Grandi Marchi Automobili s.r.l.; gli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Il contenzioso amministrativo che ha visto contrapposte G.M.A. - Grandi Marchi Automobili s.r.l. e Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. riguardava l’ammissione di un impianto fotovoltaico agli incentivi maggiorati previsti dalla Legge n. 129/2010 (“secondo conto energia”). Il caso, iscritto al numero 7931 del 2024, è stato definito con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 9954/2025, pubblicata il 16 dicembre 2025.
La vicenda ha origine nel 2010, quando GMA, concessionaria automobilistica, realizzava presso la sede di Varallo Pombia lavori di rifacimento della copertura e installazione di un impianto fotovoltaico, per cui veniva presentata la comunicazione di inizio lavori al Comune il 25 ottobre 2010. La società dichiarava di aver concluso l’installazione il 14 dicembre 2010 e presentava istanza di accesso agli incentivi, allegando documentazione e l’asseverazione di conformità dei lavori. Nel 2011, GSE riconosceva alla società la relativa tariffa incentivante. Tuttavia, a seguito di controlli, nel 2018 GSE comunicava che l’impianto non poteva fruire dell’incentivo maggiorato in quanto la comunicazione di fine lavori al Comune era stata presentata oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2010; veniva invece concesso il regime ordinario di incentivo, economicamente meno favorevole.
GMA impugnava tali provvedimenti dinanzi al TAR Lazio, che respingeva il ricorso (sentenza n. 14551/2024), e quindi in appello dinanzi al Consiglio di Stato, articolando due motivi principali: la contestazione dell’obbligo di comunicare la fine lavori nei termini di legge e la presunta assenza di sanzioni esplicite in caso di tardiva comunicazione.
Nella ricostruzione dei giudizi pregressi, sia il TAR Lazio che il Consiglio di Stato rilevavano che la società, per propria scelta, aveva considerato i lavori soggetti alla disciplina di cui all’art. 22 del DPR 380/2001, presentando apposita segnalazione (SCIA) e successiva comunicazione di fine lavori al Comune, peraltro in data oltre il termine normativo. Le censure della società – già respinte dal TAR – non avevano trovato accoglimento neanche in appello.
La decisione si è incentrata sulla lettura dell’art. 1 septies del D.L. 105/2010, convertito dalla Legge 129/2010, che subordina l’accesso agli incentivi maggiorati, oltre al completamento dell’impianto entro il 31 dicembre 2010, anche alla comunicazione della fine lavori all’amministrazione comunale competente entro lo stesso termine. Il Consiglio di Stato ha osservato che detta comunicazione è un presupposto imprescindibile e non può essere oggetto di deroga, costituendo uno strumento per la verifica della regolarità urbanistico-edilizia e della concreta consistenza dell’impianto realizzato in rapporto alla progettualità incentivata.
Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello di GMA e confermato la legittimità della condotta di GSE, di negare il beneficio maggiorato a fronte della tardiva comunicazione al Comune. Rimane in favore della ricorrente l’accesso al regime ordinario degli incentivi, meno vantaggioso rispetto a quello richiesto. Non essendo ravvisata un’irragionevolezza o una sproporzione nella previsione normativa della decadenza dal beneficio per tardività dell’adempimento, il ricorso è stato definitivamente respinto con compensazione delle spese di appello, in considerazione della complessità del quadro normativo.

