GSE conferma la legittimità dell’annullamento di titoli di efficienza energetica a 4ESCO
Pubblicato il: 1/8/2026
Gli avvocati Emilio Sani e Valentina Petri hanno assistito 4ESCO s.r.l. Gli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato in data 16 dicembre 2025 (n. 09956/2025) sul ricorso in appello presentato da 4ESCO S.r.l. (RG 3843/2025) contro Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a., relativo alla richiesta di annullamento del provvedimento GSE del 28 marzo 2018, che aveva revocato in autotutela la concessione di titoli di efficienza energetica (TEE) a seguito di progetti di efficientamento e aveva disposto la restituzione del valore economico già riconosciuto.
Oggetto del contendere sono quattro Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) presentate da 4ESCO tra il 2016 e il 2018, concernenti progetti standardizzati di isolamento termico su edifici. Il GSE, a seguito di controlli, aveva richiesto la produzione di specifica documentazione attestante la realizzazione e la correttezza degli interventi, tra cui autodichiarazioni dei clienti, relazioni tecniche regolamentari, e prove circa l'effettivo beneficio energetico attribuibile ai destinatari finali indicati da 4ESCO. L'assenza delle evidenze documentali richieste aveva condotto all'annullamento dei benefici attribuiti e alla successiva richiesta di restituzione dei 147 TEE, per un importo di circa 39.000 euro.
Contro tale provvedimento e il rigetto di una successiva istanza di riesame ex art. 56 del DL 76/2020, 4ESCO aveva adito il TAR del Lazio che, con sentenza n. 5334/2025, aveva respinto il ricorso. Il TAR aveva sottolineato che la concessione dei titoli di efficienza energetica richiede, oltre all'approvazione dei progetti di efficientamento, un riscontro documentale delle condizioni di legittimità per l'accesso al beneficio. Rigettate anche censure sull'eccessiva brevità dei termini istruttori e sulla violazione del principio di legittimo affidamento.
La società ha dunque proposto appello al Consiglio di Stato, deducendo numerose violazioni di legge e vizi procedurali, lamentando l’asserita illegittimità delle richieste documentali ulteriori del GSE e sostenendo che, per i progetti standardizzati, fosse sufficiente la sola dichiarazione del titolare del progetto. 4ESCO ha inoltre contestato la retroattività degli obblighi introdotti da chiarimenti operativi pubblicati dal GSE nel 2017, la deduzione di una posizione di legittimo affidamento poi frustrata dal ripensamento dell’ente, nonché la quantificazione economica della pretesa restitutoria.
Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione di primo grado, sottolineando che il procedimento per l’assegnazione dei certificati bianchi costituisce un iter a formazione progressiva: anche dopo la prima valutazione positiva, permane per il GSE il potere-dovere di sottoporre a verifica l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la concessione e la conservazione del beneficio. L’appellante era tenuta a conservare e, su richiesta, a fornire documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di domanda e a dimostrare la veridicità dei dati enunciati. La mancata produzione di tali documenti, anche a seguito di formali richieste, legittima la revoca dei benefici già attribuiti e la richiesta di restituzione delle somme corrispondenti.
Sul piano strettamente giuridico, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la natura del controllo esercitato dal GSE è quella di un potere vincolato di verifica e decadenza, distinto dai tipici profili di autotutela amministrativa. Anche a voler ravvisare una forma di autotutela, questa sarebbe stata comunque legittima in ragione degli interessi pubblici coinvolti e della necessità di rigoroso controllo sulla spesa pubblica. Il Collegio ha altresì escluso la sussistenza di un affidamento tutelabile, in quanto la società, quale operatore professionale del settore, era soggetta all’onere di diligenza e conoscenza specifica degli obblighi normativi.
La decisione finale ha quindi rigettato l’appello di 4ESCO S.r.l., confermando la piena legittimità dell’operato del GSE sia in ordine all’annullamento delle RVC sia alla richiesta restitutoria. Per effetto della pronuncia, la società è tenuta a restituire l’importo corrispondente ai titoli indebitamente percepiti (38.978,19 euro) e a rifondere al GSE le spese di lite del grado di appello, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

