Gjo Marie ottiene dal Consiglio di Stato l’annullamento delle limitazioni GSE sugli incentivi biogas
Pubblicato il: 1/8/2026
L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Gjo Marie società agricola a r.l. Gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul ricorso n. 2862/2024 promosso da Gjo Marie società agricola a r.l. contro Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., riguardante il regime tariffario riconosciuto per un impianto di produzione di energia elettrica da biogas situato nel Comune di Codroipo (UD).
La vicenda nasce a seguito del provvedimento GSE del 2 marzo 2017, che aveva ricondotto due distinti impianti ad un’unica iniziativa imprenditoriale, determinando così una riduzione degli incentivi riconosciuti all’impianto intestato alla società ricorrente.
La questione ha origine nel 2012, quando Gjo Marie presentò domanda di autorizzazione per la realizzazione di un impianto biogas di 330 kW, poi ridotto a 0,299 MW, ottenendo autorizzazione dal Comune di Codroipo. Il successivo inserimento nel registro ministeriale del 2014 confermò la potenza dell’impianto.
Con l’acquisizione societaria da parte di Quadrivio Capital SGR, emerse la tematica del presunto frazionamento artificioso degli impianti, poiché anche un secondo impianto, intestato Tonello Clean S.r.l., era stato acquistato dalla stessa società. Il GSE ne dedusse che i due impianti dovessero essere cumulati ai fini della soglia tariffaria, stante la presunta unicità d’impresa e la vicinanza territoriale, riducendo così la tariffa riconosciuta a Gjo Marie.
Dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Gjo Marie propose ricorso contro il provvedimento GSE, che fu però respinto con sentenza n. 368/2024 dell’8 gennaio 2024. Il TAR aveva ritenuto genericamente non dimostrata l’autonomia delle due iniziative imprenditoriali, compensando le spese di lite.
Nel successivo giudizio d’appello, la società agricola ha contestato integralmente la sentenza del TAR, sostenendo che mancavano i presupposti oggettivi per qualificare la situazione come artato frazionamento d’impianti. La difesa si è concentrata in particolare sull’assenza di contiguità tra le particelle catastali dei due impianti e sulla loro effettiva separazione territoriale, come da documentazione prodotta in atti.
Il Consiglio di Stato ha esaminato la normativa settoriale che disciplina la cumulabilità degli impianti da fonte rinnovabile, sottolineando che, ai fini di un presunto frazionamento, sono richiesti due presupposti: uno oggettivo (posizionamento su particelle catastali contigue o su un unico punto di connessione) e uno soggettivo (riconducibilità al medesimo produttore). Nel caso in esame, la prova documentale ha fatto emergere l’assenza del requisito oggettivo: i due impianti erano su particelle non confinanti e distanti più di 500 metri, superando la soglia posta dalle regole applicative del GSE per la definizione di contiguità. Questa circostanza è risultata decisiva, escludendo la possibilità di qualificare i due impianti come “unico impianto”.
La decisione del Consiglio di Stato annulla quindi il provvedimento GSE che aveva imposto la riduzione tariffaria e riforma la pronuncia del TAR Lazio. Il GSE viene condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di Gjo Marie società agricola a r.l., per un ammontare complessivo di 6.000 euro, oltre accessori di legge. Dal punto di vista economico e giuridico, la società torna ad aver diritto agli incentivi originariamente riconosciuti e la vicenda si traduce in un importante precedente in tema di qualificazione degli impianti e applicazione delle norme sugli incentivi energetici.

