Vittoria del Comune di Ravello nella gara per il trasporto pubblico locale
Pubblicato il: 1/8/2026
L'avvocato Ciro Sito ha assistito D'Agostino Tour S.r.l.; l'avvocato Adele Apicella ha rappresentato il Comune di Ravello.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 9967/2025 (ricorso n. 4759/2025), si è pronunciato sul contenzioso tra D’Agostino Tour S.r.l. e il Comune di Ravello in merito alla procedura di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale integrato con il trasporto scolastico, indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari. La gara, per un importo complessivo di oltre 1,39 milioni di euro e la durata di cinque anni, era stata aggiudicata alla società Ravello Turismo S.r.l.. Tale aggiudicazione è stata impugnata da D’Agostino Tour con richieste di annullamento per presunte irregolarità sui requisiti di partecipazione e di esecuzione.
La vicenda trae origine dalla richiesta di D’Agostino Tour di annullare l’aggiudicazione a Ravello Turismo, contestando principalmente la mancata o tardiva produzione della documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dal disciplinare di gara. Si eccepiva la mancanza di certificazioni sui servizi svolti dall’aggiudicataria, la carenza di dotazioni previste per i veicoli e altri obblighi non assolti prima dell’aggiudicazione. La ricorrente lamentava inoltre che la stazione appaltante non aveva attivato correttamente il soccorso istruttorio per consentire l’integrazione della documentazione mancante.
In primo grado, il TAR Campania - Salerno aveva respinto il ricorso, ritenendo tempestiva la produzione documentale della controinteressata e sufficiente la prova fornita in giudizio dei requisiti richiesti, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio processuale. Il TAR aveva inoltre sancito che i servizi dimostrati da Ravello Turismo fossero analoghi a quelli oggetto di gara e che le eventuali carenze di esecuzione non inficiassero la legittimità dell’aggiudicazione.
Sull’appello proposto da D’Agostino Tour, il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza dell’operato sia della stazione appaltante che del TAR. Decisivo è stato l’esame della disciplina sul soccorso istruttorio contenuta nell’art. 101 d.lgs. 36/2023, che consente, anche in sede processuale, l’integrazione documentale mancante per comprovare i requisiti purché sussistenti alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le integrazioni prodotte in giudizio dalla controinteressata costituissero un completamento regolare della documentazione e ha inoltre valorizzato un’interpretazione ampia della nozione di servizi "analoghi" rispetto alle prescrizioni di gara.
La decisione definitiva ha portato al rigetto dell’appello proposto da D’Agostino Tour S.r.l. e alla conferma della legittimità dell’aggiudicazione dei servizi a Ravello Turismo S.r.l.. Le spese del grado di appello sono state compensate, tenuto conto della novità delle questioni interpretative sollevate sul soccorso istruttorio. Giuridicamente, la pronuncia ribadisce il principio che la documentazione integrativa a fini di comprova dei requisiti può essere valutata anche in sede processuale, mentre la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante non comporta l’automatica esclusione se tale mancanza può essere sanata nel corso del giudizio.

