Anas ottiene la conferma del proprio operato nella vicenda degli appalti sulla tangenziale di Foggia
Pubblicato il: 1/8/2026
Gli avvocati Costanzo Cascavilla, Roberta Anna Ninni e Fiorella Forziati hanno rappresentato l'Anas S.p.A. Gli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci hanno assistito Guidi Costruzioni a r.l. Gli avvocati Luca Mazzeo e Vito Aurelio Pappalepore hanno rappresentato Pagone Infrastrutture a r.l.
La Sezione Quinta del Consiglio di Stato si è pronunciata sul contenzioso relativo alla procedura CIG 9562682ED0 avente ad oggetto l’appalto ANAS per lavori di manutenzione sulla tangenziale ovest di Foggia (S.S. 673, ex S.S. 16, lotto 1). Il giudizio (n. 6572/2025 r.g.) ha visto coinvolte la società Guidi Costruzioni a r.l., la stazione appaltante Anas S.p.A. e la società controinteressata Pagone Infrastrutture a r.l. Oggetto del giudizio era l’ottemperanza alla precedente decisione del Consiglio di Stato n. 4712/2025.
La vicenda trae origine dall’esclusione di Guidi Costruzioni dall’appalto, inizialmente aggiudicato per miglior punteggio, a seguito del giudizio di anomalia sull’offerta. Il Tar per la Puglia aveva respinto il primo ricorso di Guidi, ma il Consiglio di Stato in appello aveva annullato l’esclusione ordinando ad Anas di rinnovare la verifica di anomalia limitatamente a specifiche voci: "personale fisso di cantiere", la voce di prezzo "NP 6" e il costo della manodopera, secondo criteri precisati in sentenza. In sede di rinnovazione, Anas ha di nuovo escluso Guidi e aggiudicato la gara a Pagone Infrastrutture, ritenendo l’offerta Guidi non congrua alla luce delle nuove valutazioni sulle suddette voci. Guidi Costruzioni ha quindi riadito il Consiglio di Stato invocando l’ottemperanza per presunta elusione o violazione del giudicato.
In passato, la controversia era stata vagliata dal Tar, che aveva respinto il ricorso principale di Guidi, mentre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4712/2025, aveva accolto l’appello, annullato il provvedimento di esclusione e ordinato una rinnovazione del subprocedimento istruttorio con precisi limiti. Successivamente, Anas ha adottato nuovi atti di esclusione basati su motivazioni autonome e solo in parte coincidenti con le precedenti, seguiti dalla nuova aggiudicazione a Pagone.
L’analisi del Consiglio di Stato si è concentrata sulla natura degli obblighi derivanti dal precedente giudicato: la sentenza n. 4712 aveva imposto ad Anas di ristabilire la verifica di anomalia, ma lasciando alla stazione appaltante margini di discrezionalità tecnica e amministrativa sui profili oggetto di rinnovazione. Di conseguenza, la rinnovata valutazione espressa da Anas non poteva essere considerata automaticamente elusiva o violativa del giudicato, salvo che l’attività amministrativa fosse stata svolta in spregio di obblighi puntuali e vincolanti fissati dalla sentenza, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Sulla base di tali motivazioni, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza proposto da Guidi Costruzioni, ritenendo che i nuovi atti amministrativi rappresentino espressioni di un’autonoma attività valutativa, e che eventuali contestazioni vadano esperite con ricorso ordinario dinanzi al Tribunale amministrativo competente. Il ricorso incidentale di Pagone Infrastrutture è stato dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate fra le parti, in ragione della complessità della vicenda processuale.

