Altaponteparodi ottiene risarcimento dal Porto di Genova per inadempimento
Pubblicato il: 1/9/2026
Gli avvocati Carlo Alberto Giovanardi, Paolo Sabbioni e Marco Marinoni hanno assistito Altaponteparodi S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9982/2025 (ricorso n. 3890/2023), ha chiuso il contenzioso tra Altaponteparodi s.p.a. e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova. Il giudizio è stato introdotto da Altaponteparodi con ricorso in ottemperanza relativo alla mancata esecuzione degli obblighi risarcitori disposti nella precedente sentenza n. 9114/2022.
La vicenda riguarda una sub-concessione portuale del 21 novembre 2007, con cui Porto Antico di Genova s.p.a. aveva affidato ad Altaponteparodi l’uso di un ampio compendio demaniale a Ponte Parodi, per la realizzazione e gestione di un centro polifunzionale. Tuttavia, la sub-concessione non ha mai trovato attuazione a causa dell’impossibilità di immissione in possesso delle aree, ostacolate da altri operatori e lavori infrastrutturali mancanti, di competenza dell’Autorità portuale. Un ulteriore accordo nel 2010 aveva trasferito nuovi obblighi sulla concedente, ma senza esito concreto. La responsabilità dell’Autorità è stata accertata dal Consiglio di Stato nel 2022, che la ha condannata al ristoro dei danni da inadempimento.
La prima sentenza aveva stabilito solo i criteri per la quantificazione del risarcimento, imponendo all’Autorità di formulare una proposta di indennizzo che coprisse danno emergente e lucro cessante. L’offerta dell’Autorità, pari a zero euro, ha indotto Altaponteparodi a ricorrere in ottemperanza chiedendo €28.635.044. Due consulenze tecniche hanno ricostruito e analizzato le somme dovute, mentre nel corso del giudizio è stata accertata la liberazione delle aree solo nel maggio 2025.
Nell’attuale giudizio il Consiglio di Stato ha osservato che il giudicato precedente riconosceva sia le perdite materiali (spese e oneri finanziari) sia i mancati utili come conseguenza diretta dell’inadempimento. Fondamentali sono state le relazioni del consulente tecnico d’ufficio, che hanno riconosciuto l’infondatezza della proposta risarcitoria dell’Autorità portuale. Il danno emergente è stato quindi riconosciuto per commissioni su fideiussioni (quantificate e rivalutate in €2.371.792,17), mentre non sono state accolte altre voci come oneri di subconcessione e perdite da immobilizzazioni, per assenza di domanda o di riscontro in giudizio.
Sul fronte del lucro cessante, il danno è stato calcolato sul margine netto ricavabile dal piano economico e finanziario della sub-concessione, con un abbattimento prudenziale del 50% a fronte dei rischi imprenditoriali fisiologici, quantificando la voce in €10.419.277,44. Il totale del risarcimento è stato determinato in €12.791.069,61, oltre agli interessi compensativi al tasso legale dalla pubblicazione fino al pagamento.
La sentenza, che accoglie il ricorso nei limiti sopra indicati, obbliga l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a corrispondere il risarcimento ad Altaponteparodi. Le spese di causa sono compensate tra le parti, mentre il costo del consulente tecnico d’ufficio sarà diviso paritariamente. La decisione rafforza il principio dell’integrale reintegro patrimoniale in caso di responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione e offre una soluzione definitiva ad un contenzioso pluriennale con rilevanti riflessi economici e gestionali per il sistema portuale genovese.

