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Regione Friuli Venezia Giulia ottiene conferma sul payback per dispositivi medici


Pubblicato il: 1/9/2026

Gli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri hanno rappresentato la Regione Friuli Venezia Giulia. Gli avvocati Stefano Ascioni e Michelangelo Ortore hanno assistito Gerhò S.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sul ricorso n. 9523/2023, promosso dalla società Gerhò S.p.a. contro la Regione Friuli Venezia Giulia per l’annullamento della sentenza n. 344/2023 del TAR Friuli Venezia Giulia. Il caso riguarda l'impugnazione del decreto regionale che quantificava l’importo dovuto da Gerhò S.p.a. per il payback sui dispositivi medici relativi agli esercizi 2015-2018.

La vicenda vede Gerhò S.p.a. contestare il provvedimento adottato dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto la quantificazione della quota di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Il decreto impugnato aveva imposto il pagamento di 7.148,72 euro. L’azienda si era vista respingere il ricorso dal TAR, che lo aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, avendo Gerhò S.p.a. omesso di impugnare specifici provvedimenti nazionali presupposti.

In primo grado, il TAR ha rilevato la mancata impugnazione da parte di Gerhò S.p.a. di due decreti ministeriali: quello del 6 luglio 2022, che certificava il superamento dei tetti di spesa nazionali e regionali, e quello del 6 ottobre 2022, che forniva le linee guida sulle procedure di ripiano. Il ricorso di primo grado era stato quindi in parte dichiarato inammissibile per mancata impugnazione degli atti presupposti, e respinto nei motivi diretti contro il solo atto regionale, ritenuti infondati.

Di fronte al Consiglio di Stato, l’appellante ha sollevato diversi motivi di doglianza, tra cui la questione della presunta contraddittorietà della sentenza di primo grado, la natura endoprocedimentale degli atti presupposti e ulteriori motivi relativi alla motivazione del decreto impugnato. Il Collegio ha ritenuto però infondati tutti i motivi, rilevando come vi fosse una sequenza procedimentale tra i provvedimenti nazionali e il decreto regionale, e come la mancata loro impugnazione ne determinasse l’inammissibilità.

Decisivo, nel giudizio, è stato il principio in base al quale, quando una sequenza di atti amministrativi si compone di provvedimenti presupposti propedeutici a quello gravato, è necessario impugnare anche questi ultimi, oppure inserirli nello stesso ricorso affinché il giudice possa pronunciarsi sulla legittimità complessiva. Inoltre, il Consiglio di Stato ha giudicato irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale poiché la mancata impugnazione degli atti statali le rendeva prive di rilievo nel processo.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello proposto da Gerhò S.p.a., confermando la legittimità del decreto regionale impugnato. Le spese di giudizio, quantificate in seimila euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico della società appellante. La sentenza chiude la controversia in senso sfavorevole per l’azienda e conferma la posizione della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ripiano del payback sui dispositivi medici per gli anni oggetto di causa.

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