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Regione Lombardia prevale sul riutilizzo delle terre da scavo ex Falck


Pubblicato il: 1/9/2026

L'avvocato Federico Vanetti ha assistito Prelios Sgr S.p.A.; gli avvocati Eva Maschietto e Giorgio Fraccastoro hanno rappresentato Milanosesto S.p.A.; l'avvocato Piera Pujatti ha rappresentato la Regione Lombardia.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9992/2025 (RG 2863/2024 e 2962/2024), ha deciso su una controversia riguardante il riutilizzo extra sito di terre e rocce da scavo provenienti dall’area ex Falck di Sesto San Giovanni, oggetto di vasta riqualificazione urbanistica e ambientale. La lite ha visto contrapporsi Prelios Sgr S.p.A. e Milanosesto S.p.A. alla Regione Lombardia, in relazione al diniego regionale all’autorizzazione dell’uso come sottoprodotto di tali materiali in siti diversi da quello di produzione.

La vicenda si innesta nel quadro delle operazioni di riqualificazione delle ex aree industriali Falck, inserite tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale e oggetto di importanti interventi urbanistici. Milanosesto, proprietaria delle aree, e Prelios Sgr, gestore di fondi immobiliari e acquirente di una parte dei terreni (Cluster 3), avevano richiesto alla Regione Lombardia l’autorizzazione a riutilizzare terre e rocce derivanti da scavi edilizi come sottoprodotti in altre aree afferenti allo stesso compendio, sostenendo la doppia conformità dei materiali alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le destinazioni d’uso previste.

La Regione, avvalendosi del parere di ARPA, ha respinto l’istanza rilevando che i materiali, pur conformi alle soglie di rischio sito specifiche (CSR) risultanti da Analisi di Rischio, non rispettavano ovunque le CSC più restrittive richieste per siti con destinazione residenziale o verde (colonna A) e che la normativa non consentiva il loro riutilizzo come sottoprodotti extra sito.

In primo grado il TAR Lombardia aveva respinto i ricorsi delle società, ribadendo che la conformità alle CSR non equivale, quanto a garanzie sanitarie e ambientali, a quella alle CSC generali, soprattutto in presenza di possibili variazioni delle destinazioni urbanistiche e quindi della natura del rischio ambientale. Le società ricorrenti avevano impugnato la decisione, insistendo sull’inquadramento della disciplina dei sottoprodotti e delle terre da scavo ai sensi del d.lgs. 152/2006, il carattere non cogente delle linee guida SNPA e l’erroneità dell’asimilazione della destinazione ricettivo-alberghiera a quella residenziale. Il Consiglio di Stato, valutati gli atti, conferma la sentenza del TAR.

La Corte sottolinea che l’art. 10 del d.P.R. 120/2017 consente il riutilizzo come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo solo quando vi sia conformità alle CSC in riferimento sia al sito di produzione che a quello di destinazione, conformità che non sussiste nel caso di specie. Il Collegio valorizza il fatto che le CSR calcolate tramite Analisi di Rischio sono valori sito specifici, non automaticamente traslabili su aree diverse e che il modello concettuale posto a base della bonifica potrebbe essere alterato dagli scavi e dalla movimentazione dei materiali. Si afferma, altresì, che il legislatore ha volutamente ristretto il riutilizzo extra sito delle terre e rocce da scavo nei casi certificati solo alle CSR, al fine di assicurare un adeguato livello di cautela sanitaria e ambientale, considerando anche le incertezze sulle future destinazioni urbanistiche dei siti di produzione e destinazione.

La decisione rigetta i motivi di appello, conferma la legittimità del diniego regionale e reputa non fondate le doglianze relative al carattere solo formale degli ostacoli opposti al riutilizzo, basandosi su riscontri sostanziali forniti dagli enti tecnici e dalla normativa di settore. Le domande risarcitorie proposte vengono parimenti respinte. Le spese del giudizio sono compensate in virtù della complessità della materia.

In conseguenza della pronuncia, Prelios Sgr S.p.A. e Milanosesto S.p.A. dovranno sottostare all’impossibilità di qualificare come sottoprodotti e riutilizzare fuori sito i materiali da scavo fattispecie oggetto del Piano di Utilizzo, con l’effetto di doverli trattare secondo la disciplina dei rifiuti e sostenere i relativi costi di smaltimento.