Soresa si conferma nella gara sui microinfusori il Consiglio di Stato respinge l’appello di Ypsomed
Pubblicato il: 1/9/2026
Gli avvocati Massimiliano Napoli e Maurizio Piero Zoppolato hanno rappresentato Ypsomed Italia S.r.l.; l'avvocato Fabio Aprea ha assistito Società regionale per la sanità S.p.a.
La vicenda vede protagonista la società Ypsomed Italia S.r.l., che aveva proposto ricorso in appello contro la Società regionale per la sanità S.p.a. (Soresa) dinanzi al Consiglio di Stato (Sezione Terza), riguardo alla procedura di gara CIG B1F8023E16.
La causa aveva origine dal bando per la fornitura alle Aziende Sanitarie Locali della Campania e Molise di "microinfusori per insulina e sistemi di monitoraggio continuo e relativo materiale di consumo e servizi connessi", con particolare riferimento al lotto 3 relativo ai Sistemi Hybrid Closed Loop-HCL e Advanced Hybrid Closed-Loop-AHCL. L’appello, identificato con il n. 38/2025 R.G., impugnava la sentenza del TAR Campania n. 6829/2024.
La controversia nasceva dalla contestazione, da parte di Ypsomed Italia, della legittimità di una specifica tecnica contenuta nel disciplinare di gara che imponeva l’offerta obbligatoria sia di cannule per inserzione verticale sia di quelle per inserzione obliqua, con la previsione di esclusione per offerte prive di tali elementi. Secondo l’appellante, questa clausola avrebbe rappresentato una restrizione ingiustificata della concorrenza e non sarebbe stata supportata da solide basi scientifiche o funzionali, considerando la cannula a inserzione verticale già pienamente sufficiente allo scopo. Ypsomed sosteneva inoltre che l’imposizione sarebbe stata proporzionata solo in mercati settoriali ristretti e non in un contesto ampio com’era quello della gara in questione.
L’azione in primo grado aveva visto il TAR Campania disporre una verificazione scientifica, affidata all’Istituto Superiore di Sanità, per valutare la ragionevolezza tecnica della clausola. La verificazione concluse che la richiesta di più tipologie di cannule non fosse incoerente con le evidenze scientifiche, sottolineando come la cannula a inserzione obliqua potesse rivelarsi vantaggiosa, in particolare per alcune categorie di utenti, come i pazienti pediatrici.
Alla luce di tali risultanze, il TAR aveva respinto il ricorso di Ypsomed, ravvisando l’esistenza di motivazioni tecnico-cliniche sufficienti a giustificare la clausola e giudicando insindacabile nel merito la discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Ypsomed Italia ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, articolando quattro motivi principali: la presunta illogicità e sproporzionalità della clausola contestata, l’introduzione ex post di giustificazioni economiche da parte di Soresa, la supposta compromissione dei principi di massima partecipazione alle gare pubbliche e la violazione dei principi generali delle procedure ad evidenza pubblica, in particolare quello di proporzionalità.
In corso di appello sono state sollevate nuovamente questioni sull’assenza di solide basi scientifiche che giustificassero l’esclusione della sola offerta con cannule verticali e sulla legittimità di imporre un simile limite tecnico che, a detta di Ypsomed, avrebbe limitato irragionevolmente la concorrenza.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 27 novembre 2025. Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha riaffermato la correttezza della scelta della stazione appaltante. I giudici hanno evidenziato come, pur in presenza di letteratura scientifica non ampia e di studi osservazionali, sussistano indicazioni di un minor rischio di complicanze locali con la cannula a inserzione obliqua nei pazienti pediatrici e che la diversa tipologia di cannule contribuisce all’efficacia complessiva dell’infusione di insulina. Pertanto, la richiesta di più tipologie di cannule risulta fondata su ragioni tecnico-cliniche e su un orientamento alla massima efficacia sanitaria, risultando anche congrua rispetto all’interesse pubblico perseguito.
Il giudice amministrativo ha inoltre sottolineato la piena legittimità della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nel prevedere requisiti che possano limitare la platea dei concorrenti, purché pertinenti e giustificati rispetto agli scopi perseguiti dalla gara. Non è stato accolto neanche il motivo sull’asserito carattere solo minoritario e non essenziale della cannula a inserzione obliqua: la difformità dell'offerta di Ypsomed rispetto alla richiesta specifica, si legge in sentenza, giustifica l’esclusione dalla gara senza violazione del principio di proporzionalità.
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 17 dicembre 2025, ha dunque respinto l’appello di Ypsomed Italia, confermando la legittimità della procedura di gara e della relativa clausola tecnica richiesta da Soresa. Le spese del grado sono state compensate in ragione della particolare complessità della vicenda, mentre il contributo unificato resta definitivamente a carico di Ypsomed Italia S.r.l. La decisione ribadisce l’importanza delle valutazioni tecnico-scientifiche nei bandi ad evidenza pubblica e la sostenibilità delle scelte discrezionali dell’Amministrazione anche a fronte di contestazioni sulla concorrenza e proporzionalità.

