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Sicar prevale sugli obblighi di sottoscrizione dell'offerta tecnica in appalti pubblici


Pubblicato il: 1/9/2026

L'avvocato Stefano Russo ha assistito Sicar s.r.l. L'avvocato Sabatino Rainone ha rappresentato il Comune di Cancello ed Arnone. L'avvocato Paolo Cantile ha difeso il Consorzio Stabile Energos.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 10030/2025 (r.g. 4897/2024 e r.g. 5637/2024), si è pronunciato su un contenzioso relativo alla gara indetta dal Comune di Cancello ed Arnone per la realizzazione della rete fognaria del centro urbano (CIG A0061C5F64). La società Sicar s.r.l. aveva impugnato l'aggiudicazione dei lavori al Consorzio Stabile Energos, contestando la legittimità della sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte di due architetti anziché da un ingegnere, come ritenuto necessario per la tipologia di opere oggetto di gara.

La vicenda trae origine dalla determina n. 548 del 18 ottobre 2023, con cui il Comune aveva aggiudicato i lavori, seguita dalla determina n. 639 del 21 novembre 2023 che dichiarava efficace l'aggiudicazione. Sicar s.r.l. aveva contestato che parte rilevante delle proposte migliorative inserite nell'offerta tecnica del Consorzio Energos avrebbero dovuto essere elaborate e sottoscritte da ingegneri, trattandosi di soluzioni attinenti a opere idrauliche e impiantistiche. Entrambe le parti hanno poi ampliato la lite con ulteriori censure e appelli incrociati dopo la prima decisione del TAR Campania (sentenza n. 3403/2024).

Il TAR aveva accolto il ricorso principale di Sicar s.r.l., annullando l'aggiudicazione a favore di Energos e respingendo il ricorso incidentale del Consorzio. Quest'ultimo, così come il Comune di Cancello ed Arnone, hanno proposto appello deducendo vizi di motivazione, errata applicazione della lex specialis di gara e contestando sia la sostanza tecnica delle soluzioni proposte sia la necessità della sottoscrizione da parte di un ingegnere, sostenendo che la firma di architetti iscritti all'albo sarebbe stata sufficiente.

Il Consiglio di Stato, dopo aver acquisito una dettagliata verificazione tecnica, ha ritenuto fondata la tesi di Sicar s.r.l.: gli elaborati migliorativi (quali modifiche alle tubazioni fognarie, impianti di sollevamento, opere idrauliche e di illuminazione) richiedevano effettivamente una progettazione rientrante nelle competenze esclusive degli ingegneri, secondo gli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537. Questo ha escluso la legittimità della sottoscrizione da parte di architetti e confermato che, nelle opere di urbanizzazione primaria e nelle infrastrutture tecniche non strettamente collegate a edifici civili, la competenza è attribuita agli ingegneri.

Sotto il profilo economico e giuridico, la pronuncia comporta il rigetto degli appelli riuniti di Consorzio Stabile Energos e del Comune di Cancello ed Arnone, confermando l’annullamento dell’aggiudicazione e il riconoscimento a Sicar s.r.l., cui sono state liquidate le spese processuali. In particolare, è stata confermata la necessità di una puntuale dimostrazione dei danni curricolari da parte della ricorrente vittoriosa, con la quantificazione rimandata in sede successiva e senza presunzioni forfetarie. Infine, il Consiglio di Stato ha posto in solido a carico di Energos e del Comune anche il pagamento del compenso al verificatore nominato dal collegio.