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Doronzo Infrastrutture confermata aggiudicataria per la nuova fermata AV di Foggia-Cervaro


Pubblicato il: 1/9/2026

L’avvocato Saverio Sticchi Damiani ha assistito Fenix consorzio stabile s.c.a r.l. e il relativo RTI con Conpat s.c.a r.l.; gli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari hanno rappresentato Doronzo Infrastrutture s.r.l.; l’avvocato Maria Goffredo ha assistito Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 10032/2025 (RG 4893/2025), pubblicata il 18 dicembre 2025, ha deciso in via definitiva sul ricorso presentato dal consorzio stabile Fenix, capogruppo mandataria di un RTI con Conpat, contro la sentenza del TAR Puglia n. 673/2025. La vicenda ruota attorno alla procedura aperta indetta da Rete Ferroviaria Italiana (CIG A038CEA016) per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione della nuova fermata AV Foggia-Cervaro, aggiudicata alla Doronzo Infrastrutture s.r.l.

Al centro del contenzioso, la corretta attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio CSR (corporate social responsibility). Il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di punteggi da 1 a 7 in base al rating CSR, richiedendo che, per i concorrenti plurisoggettivi, fosse considerato il rating della capogruppo/mandataria. Fenix lamentava di aver ricevuto solo 4 punti (riferiti al proprio rating di 53/100), mentre, secondo la propria interpretazione dell’allegato D, sarebbe dovuto essere preso in considerazione il rating della consorziata esecutrice Upgrading Service s.p.a. (70/100), criterio che avrebbe comportato l’attribuzione di 6 punti e superato Doronzo nella graduatoria finale.

Il TAR Puglia aveva già respinto il ricorso di Fenix, sostenendo che la norma e le regole di gara indicavano chiaramente la valutazione del rating della mandataria per gli RTI, escludendo l’utilizzo cumulativo delle disposizioni destinate ai consorzi stabili ed ai raggruppamenti temporanei d’impresa. La decisione di primo grado aveva indicato la necessità di attenersi rigidamente alla lettera della lex specialis per garantire la certezza del diritto nella fase di gara.

Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato ha ribadito che le clausole dell’allegato D indicano due fattispecie autonome: da un lato la partecipazione come concorrenti plurisoggettivi (dove rileva il rating della capogruppo/mandataria), dall’altro quella dei consorzi (dove, se partecipano per conto delle esecutrici, va considerata la media dei rating delle esecutrici). I giudici hanno escluso che queste regole possano essere cumulate nel caso di un consorzio stabile quale mandatario in un RTI, ribadendo che va esclusivamente considerato il rating di Fenix quale capogruppo, non quello della consorziata esecutrice.

L’elemento giuridico determinante è stato il principio di interpretazione letterale e sistematica delle clausole di gara (artt. 1362 e 1363 c.c.), che deve prevalere per assicurare trasparenza e certezza, senza aprire ad integrazioni o letture favorevoli al concorrente in assenza di ambiguità testuali. La natura e autonomia del RTI e del consorzio stabile, così come descritte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), sono risultate decisive nella ricostruzione.

La sentenza ha quindi respinto l’appello di Fenix, confermando la legittimità della graduatoria e l'aggiudicazione dell’appalto a Doronzo Infrastrutture. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della complessità interpretativa, lasciando inalterati sia gli effetti giuridici sia quelli economici prodotti dall’aggiudicazione a beneficio della Doronzo Infrastrutture s.r.l.