Comune San Giovanni Valdarno si vede confermata la revoca del project financing per il tempio crematorio
Pubblicato il: 1/12/2026
Gli avvocati Arturo Cancrini, Luca Tozzi, Francesco Vagnucci e Federico Tedeschini hanno rappresentato Italgeco s.c. a r.l. ; l'avvocato Andrea Grazzini ha assistito il Comune di San Giovanni Valdarno.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha deciso sul ricorso n. 5018/2025, promosso da Italgeco s.c. a r.l. contro l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comune di San Giovanni Valdarno e alcune società concorrenti, relativamente alla procedura di affidamento in concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un tempio crematorio. La pronuncia in esame è la sentenza n. 10034/2025, pubblicata il 18 dicembre 2025.
La vicenda origina dalla gara indetta dal Comune di San Giovanni Valdarno per la realizzazione e gestione di un tempio crematorio. In primo grado, la società Silve s.p.a. aveva contestato vari aspetti della procedura, tra cui la richiesta di presentazione di un progetto definitivo invece di varianti a quello di fattibilità e la mancata esclusione di Italgeco s.c. a r.l. per presunta insostenibilità economica dell’offerta.
Il TAR Firenze, con sentenza n. 496/24, aveva accolto il ricorso della Silve s.p.a., annullando l’aggiudicazione in favore di Italgeco e dichiarando l’inefficacia dell’eventuale contratto. Italgeco aveva impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 8437/24 aveva disposto il rinvio all’Amministrazione per rinnovare la verifica sull’anomalia dell’offerta di Italgeco. Successivamente, rilevata l’inerzia della pubblica amministrazione, Silve s.p.a. aveva avviato un giudizio di ottemperanza per ottenere la rinnovazione della verifica di anomalia. Tuttavia, nel frattempo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8229/25, aveva confermato la legittimità della delibera comunale di revoca (n. 153 del 2024) della precedente dichiarazione di pubblico interesse, di fatto eliminando la gara.
Dal punto di vista strettamente giuridico, il Consiglio di Stato, nella presente sentenza, ha rilevato che l’accertata e definitiva legittimità della revoca della procedura di gara ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse per il giudizio di ottemperanza. Non sussistendo più una gara su cui incidere, viene meno qualsiasi utilità concreta e attuale per le parti, sia sul piano della rinnovata verifica di anomalia sia in ottica risarcitoria, con esclusione anche dei presupposti per indennizzo.
Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso di Italgeco s.c. a r.l. per sopravvenuta carenza di interesse e ha disposto la compensazione delle spese di lite. Di conseguenza, il Comune di San Giovanni Valdarno vede definitivamente confermata la legittimità della propria decisione di revocare la gara per l’affidamento in concessione del tempio crematorio, lasciando decaduti tutti gli effetti economici e procedurali collegati alla precedente procedura.

