Manelli Impresa rafforza la tutela dei segreti tecnici nei bandi pubblici
Pubblicato il: 1/12/2026
Gli avvocati Francesco Antonio Zaccone, Sergio Massimiliano Sambri e Fabio Elefante hanno assistito Manelli Impresa S.p.a., mandataria dell’RTI con Hitachi Rail Sts S.p.a., Alstom Ferroviaria S.p.a. e Alstom Transport S.A.; l’avvocato Marco Napoli ha rappresentato Vezzola S.p.a., mandataria dell’RTI Realtram con F.L. Costruzioni & Autotrasporti S.r.l., Rail Diagnostics S.p.a., A.B.P. Nocivelli S.p.a., Ing. De Aloe Costruzioni S.r.l., Mer Mec Ste S.r.l., Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.a. e Bozankaya Otomotiv Makina Imalat Ithalat Ve Ihracat Anonim Sirketi; gli avvocati Federico Bulfoni e Carlo Edoardo Cazzato hanno affiancato Brescia Mobilità S.p.a.
Nel procedimento n. 5237/2025 e 5273/2025 R.G., il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) è stato chiamato a pronunciarsi su due appelli riuniti riguardanti una controversia in materia di accesso agli atti di gara nell'ambito della procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e fornitura del materiale rotabile per la linea tranviaria “T2” di Brescia (CIG B245DF5376). Le parti coinvolte sono Manelli Impresa S.p.a. (mandataria RTI con Hitachi Rail, Alstom Ferroviaria e Alstom Transport), Vezzola S.p.a. (mandataria RTI Realtram) e Brescia Mobilità S.p.a., stazione appaltante.
Il caso trae origine dal ricorso proposto da Vezzola S.p.a., secondo classificato in gara, che aveva chiesto l’ostensione di documentazione tecnica dell’aggiudicataria, sostenendo che le informazioni erano indispensabili per la propria difesa e per contestare l’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica. Tra gli allegati richiesti figuravano diverse sezioni, tra cui quelle relative alle caratteristiche e specifiche del veicolo tranviario, il grado di personalizzazione e i dati sul consumo energetico: documenti che Manelli Impresa riteneva contenessero segreti tecnico-commerciali meritevoli di protezione. Brescia Mobilità, dopo aver parzialmente accolto il diniego all’accesso formulato dall’aggiudicatario, aveva consentito l’ostensione solo di alcune parti ritenute essenziali e valutate in sede di gara.
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con ordinanza n. 537/2025, aveva parzialmente accolto l’istanza di Vezzola S.p.a., ordinando l’ostensione delle schede tecniche dove fossero riportati i dati usati per la formazione del punteggio, tranne quelle non direttamente connesse ai criteri di valutazione. Tanto Brescia Mobilità, quanto Manelli Impresa avevano impugnato la decisione dinnanzi al Consiglio di Stato, lamentando l’errata prevalenza attribuita dal TAR all’accesso rispetto alla tutela dei segreti commerciali, pur in assenza del requisito di indispensabilità delle informazioni richieste.
Il Consiglio di Stato ha approfondito il bilanciamento tra il diritto di difesa avverso gli atti di gara e la necessità di tutelare le informazioni riservate concorrenti, richiamando la giurisprudenza nazionale ed europea nonché la disciplina del d.lgs. n. 36/2023 e delle direttive UE. Chiarisce che l’accesso a informazioni riservate può essere concesso esclusivamente qualora sia dimostrata la stretta indispensabilità ai fini difensivi, privilegiando la tutela del know-how e dei segreti tecnici in assenza di alternative probatorie. La stazione appaltante, in questo caso, aveva già esibito i documenti rilevanti per la valutazione tecnica, mentre aveva mantenuto riservati quelli né richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis, né oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.
Il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli riuniti di Manelli Impresa e Brescia Mobilità, riforma quindi l’ordinanza del TAR, respingendo il ricorso di Vezzola S.p.a. Viene confermata la legittimità della scelta della stazione appaltante di tutelare gli allegati tecnici di natura riservata e di negare l’accesso alle sezioni non essenziali né valutate in sede di attribuzione del punteggio. Ne discende una riaffermazione della centralità del bilanciamento tra esigenze difensive in giudizio e tutela industriale, con implicazioni concrete sulla protezione del know-how nelle gare pubbliche. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti, in ragione della complessità e novità delle questioni affrontate.

