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Savio ottiene la riforma della revoca dei fondi regionali dal Consiglio di Stato


Pubblicato il: 1/12/2026

Gli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Sciaudone hanno assistito Savio S.p.a. Gli avvocati Alessandra Giovetti e Luca Geninatti Satè hanno rappresentato Finpiemonte S.p.a., mentre Giulietta Magliona ha rappresentato la Regione Piemonte.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10039/2025 (RG 3134/2025), pubblicata il 18 dicembre 2025, è intervenuto sul contenzioso tra Savio S.p.a. da una parte e Finpiemonte S.p.a. e Regione Piemonte dall’altra. Al centro della disputa, la revoca totale da parte di Finpiemonte di agevolazioni regionali concesse a Savio nell’ambito del bando per "interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura" avviato nel 2019.

La controversia trae origine dal provvedimento del 15 ottobre 2024 con cui Finpiemonte aveva revocato il contributo di 2.066.200 euro assegnato a Savio per l’acquisto di un ramo d’azienda nell’ambito di una procedura concordataria. Secondo Finpiemonte, la revoca sarebbe dipesa dalla presentazione di dichiarazioni ritenute mendaci sulla sussistenza di una relazione tra Savio e la venditrice, Savio Thesan S.p.a., in violazione delle previsioni del bando e del Regolamento UE n. 651/2014. Savio aveva impugnato il provvedimento in primo grado davanti al TAR Piemonte, che aveva tuttavia respinto il ricorso con la sentenza n. 411/2025.

Savio S.p.a. ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato criticando, tra l’altro, la mancata partecipazione del Comitato di Valutazione di Finpiemonte nell’istruttoria che aveva condotto alla revoca e l’errata interpretazione sia della disciplina europea sia delle relazioni societarie intercorrenti con la venditrice alla luce della normativa sulle fiduciarie. Le controparti hanno insistito per la conferma della decisione di primo grado.

La decisione del Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo principale dell’appello di Savio S.p.a., relativo all’omesso coinvolgimento del Comitato di Valutazione di Finpiemonte nel procedimento di revoca delle agevolazioni. Il Collegio ha affermato che, anche in assenza di una previsione espressa nel bando, per il principio del "contrarius actus" il potere di autotutela va esercitato dal medesimo organo che aveva valutato l’ammissibilità della domanda, seguendo le stesse modalità procedurali. In questo caso, la natura tecnica della valutazione in ordine alla sussistenza delle "relazioni" tra acquirente e venditore imponeva il necessario coinvolgimento del Comitato di Valutazione anche nella fase di revoca, come avvenuto nell’ammissione a contributo.

Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello di Savio S.p.a., ha così riformato integralmente la sentenza del TAR Piemonte n. 411/2025, accogliendo il ricorso di primo grado e demandando i successivi provvedimenti all’amministrazione. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. In termini pratici, la decisione determina la caducazione della revoca adottata da Finpiemonte e potrebbe consentire a Savio di recuperare le agevolazioni a suo tempo perse, ferma restando la necessità di un nuovo esame secondo il corretto iter procedurale.