Il Consiglio di Stato conferma la posizione del Comune di Milano sul Palasharp
Pubblicato il: 1/12/2026
Gli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Sara Pagliosa hanno rappresentato il Comune di Milano; Mauro Pisapia e Luigi Pontrelli hanno assistito Forumnet s.p.a.; Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Manuel Rubino hanno affiancato Ticketone s.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10040/2025 resa nella causa n. 5303/2025, ha statuito sul contenzioso che vedeva contrapposti Ticketone s.p.a., il Comune di Milano e Forumnet s.p.a.
La vicenda concerneva la concessione per la progettazione, esecuzione dei lavori di manutenzione e successiva gestione del Palasharp di Milano, aggiudicata a Ticketone tramite esercizio del diritto di prelazione nell'ambito di una procedura di partenariato pubblico-privato.
Ticketone aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia una serie di provvedimenti del Comune che disponevano la decadenza dalla concessione, l’incameramento della garanzia fideiussoria provvisoria e la segnalazione all’ANAC. La società lamentava tra l’altro violazioni di legge ed eccesso di potere, chiedendo l’annullamento degli atti ovvero, in subordine, il risarcimento o comunque un indennizzo per il pregiudizio subito. A questi motivi si erano aggiunte impugnative successive relative a delibere che destinavano l’area del Palasharp all’edilizia residenziale sociale.
Il TAR aveva respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibili i ricorsi per motivi aggiunti. Ticketone aveva quindi proposto appello contro tale decisione.
Il Consiglio di Stato ha ripercorso le tappe del contenzioso, partendo dalla richiesta di Ticketone di rivedere il piano economico finanziario (PEF) a fronte dell’aumento dei costi di realizzazione dell’opera, richiesta motivata da “caro materiali”, modifiche progettuali richieste da soggetti terzi e conseguenze delle crisi internazionali. L’amministrazione comunale aveva rifiutato di modificare il PEF alle condizioni richieste e aveva adottato i provvedimenti impugnati. Nel procedimento si sono poi innestati ulteriori sviluppi riguardanti il cambio di destinazione urbanistica dell’area.
Nel giudizio di primo grado il TAR Lombardia aveva ritenuto infondata la pretesa di Ticketone e legittima la determinazione comunale. L’appello davanti al Consiglio di Stato era articolato in diversi motivi, dal presunto error in iudicando all’illegittimità della decadenza e della segnalazione all’Anac, fino all’erroneità del rigetto della domanda risarcitoria e dell’improcedibilità sui motivi aggiunti. Gli elementi giuridici chiave per la decisione sono stati la sproporzione delle richieste di riequilibrio economico avanzate da Ticketone rispetto ai principi di par condicio e di invarianza delle condizioni di gara, l’onere a carico dell’aggiudicatario per le modifiche progettuali, la genericità delle giustificazioni sui maggiori costi e la tempestività non congrua delle richieste. Decisiva, inoltre, la qualificazione dei provvedimenti impugnati come decadenza – e non revoca – quale conseguenza dell’inadempimento contrattuale di Ticketone.
Il Consiglio di Stato ha concluso per il rigetto integrale dell’appello, confermando la decadenza di Ticketone e la legittimità dell’operato del Comune di Milano. Ticketone è stata condannata a rifondere le spese di lite sostenute dal Comune di Milano e da Forumnet s.p.a., liquidate in 4.000 euro ciascuna, oltre accessori di legge. La decisione ha reso definitiva l’esclusione di Ticketone dalla concessione per l’area Palasharp e ha dato via libera alla destinazione dell’area secondo le più recenti deliberazioni comunali.

