Il Comune di Bitonto ottiene la conferma del no alla discarica Fer.Live
Pubblicato il: 1/12/2026
L’avvocato Bice Annalisa Pasqualone ha rappresentato Fer.Live S.r.l.; l’avvocato Vincenzo Caputi Iambrenghi ha assistito il Comune di Bitonto; l’avvocato Rossella Chieffi ha rappresentato il Comune di Terlizzi.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 10047/2025 pronunciata sul ricorso n. 1990/2024, si è pronunciato sulla vicenda che vede protagonisti la società Fer.Live S.r.l., il Comune di Bitonto e il Comune di Terlizzi. Il caso trae origine dall’impugnazione della determinazione favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in favore di Fer.Live S.r.l., per la realizzazione di un bacino di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi a Bitonto, località Colaianni, rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari il 22 giugno 2022.
L’iter procedurale vide Fer.Live S.r.l. presentare richiesta di A.I.A. nel novembre 2020. Dopo la conferenza di servizi, durante la quale tutti gli enti coinvolti (Comune di Bitonto, ARPA Puglia, ASL Bari, Autorità di Bacino) si espressero favorevolmente, ad eccezione del Comune di Bitonto, la Città Metropolitana adottò il provvedimento autorizzatorio. Il Comune di Bitonto ricorse al TAR Puglia avverso tale determinazione, sollevando anche motivi aggiunti contro successivi provvedimenti amministrativi, tra cui la determinazione dirigenziale dell’8 novembre 2022 che confermava il rilascio dell’A.I.A. e una nota interna del dicembre 2022 che negava la necessità di una rinnovata istruttoria nonostante il nuovo parere ostativo dell’Autorità di Bacino.
Il TAR Puglia, con sentenza n. 1430/2023, dichiarò inammissibile il ricorso principale del Comune ma accolse i motivi aggiunti, riconoscendo fondate le censure sulla procedura e sull’adeguatezza dei pareri acquisiti. Fer.Live S.r.l. ha quindi impugnato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato.
La pronuncia del Consiglio di Stato si è soffermata su vari motivi di appello della società ricorrente, tra cui la legittimazione e l’interesse a ricorrere del Comune di Bitonto, la completezza e specificità dei motivi aggiunti al ricorso, la presunta erronea interpretazione del parere dell’Autorità di Bacino e la efficacia del provvedimento di VIA del 2011, oltre alla valorizzazione dei numerosi pareri favorevoli all’impianto espresso da organi tecnici. Tuttavia, la Sezione, ripercorrendo i presupposti indicati dalla giurisprudenza, ha confermato la piena legittimazione dell’ente locale e la specificità delle doglianze presentate.
Decisivi per la risoluzione della controversia si sono rivelati il parere ostativo dell’Autorità di Bacino, che ha ritenuto l’utilizzo della cava non coerente con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, e la perdita di efficacia della VIA del 2011 che accompagnava la nuova istanza di Fer.Live. Il Consiglio ha evidenziato che tali elementi ostativi non sono stati adeguatamente superati nell’istruttoria né nella conferenza di servizi dalla quale è scaturito il provvedimento impugnato.
La sentenza ha definitivamente rigettato l’appello di Fer.Live S.r.l., confermando quindi l’annullamento degli atti autorizzativi oggetto di impugnazione e sancendo l’impossibilità di realizzare la discarica nei termini proposti dalla società. Sotto il profilo economico e giuridico, permane lo stop al progetto Fer.Live e le spese di lite sono state compensate tra le parti.

