Agenzia delle Dogane ottiene conferma del diniego sui codici accisa nel contenzioso con Capitolina Servizi Energia
Pubblicato il: 1/13/2026
Gli avvocati Edoardo Maglio e Alessandro Bovari hanno assistito Capitolina Servizi Energia S.r.l..
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sull’appello n. 4372/2025 proposto da Capitolina Servizi Energia S.r.l., rappresentata dagli avvocati Edoardo Maglio e Alessandro Bovari, contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo (Uffici delle Dogane di Pescara e Roma 1). L’appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 176/2025 del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara.
La vicenda trae origine dalla revoca, per sopravvenuta incompetenza territoriale, delle autorizzazioni rilasciate nel 2021 dall’Ufficio delle Dogane di Pescara a Capitolina Servizi Energia (già Mag. Servizi Energia S.r.l.) per la vendita di gas naturale ed energia elettrica. La società, dopo aver trasferito la sede legale da Vasto a Roma nell’ottobre 2023, si era vista revocare i “codici accisa” poiché non risultava all’Ufficio romano alcuna istanza per il rilascio delle nuove autorizzazioni sulla provincia di Roma. Successivamente, nel marzo 2024, la società domandava formalmente all’ADM di Roma i codici richiesti, ma l’istanza veniva rigettata per inaffidabilità fiscale, in ragione di una grave esposizione debitoria, nonostante la società avesse nel frattempo stipulato un piano di rateizzazione dei debiti.
Il TAR aveva accolto la posizione dell’Agenzia, ritenendo legittimi i provvedimenti di revoca e diniego. Capitolina Servizi Energia, insoddisfatta, aveva proposto appello lamentando la mancanza di potere discrezionale in capo all’amministrazione sulla valutazione dell’affidabilità fiscale, sostenendo che, in presenza di deposito cauzionale o piano di rateizzazione accettato, il rilascio dell’autorizzazione sarebbe stato dovuto. L’appellante eccepiva altresì la carenza istruttoria e censurava il mancato riconoscimento della tempestività delle istanze presentate per Roma.
Il Consiglio di Stato, in continuità con i giudizi di primo grado, ha confermato la lettura dell’amministrazione e del TAR. L’esame dei motivi d’appello ha rimarcato la validità dell’istruttoria amministrativa: per il Collegio, il diniego dei codici accisa non costituiva una revoca, bensì un mancato rilascio ex novo, giustificato dalla parziale o tardiva presentazione delle istanze e dall’insufficiente verifica dei requisiti soggettivi.
Il Consiglio ha sottolineato come la normativa riconosca all’Agenzia delle Dogane un ampio potere discrezionale nel rilascio delle autorizzazioni, anche rispetto alla valutazione dell’affidabilità fiscale e professionale del richiedente. Elemento giuridico dirimente è stata la funzione del potere autorizzativo dell’Agenzia, non riducibile a un’attività vincolata ai soli requisiti formali, potendo essa valutare, tra gli altri, la puntualità degli adempimenti fiscali e la sussistenza di esposizioni debitorie rilevanti, che compromettono la costanza del gettito erariale delle accise. Il Consiglio ha ritenuto corretta l’esclusione di ogni valore novativo dell’ammissione al pagamento rateale rispetto all’esposizione debitoria originaria, la quale, perciò, legittima il diniego dell’autorizzazione. Il piano di rientro, peraltro, era sopravvenuto al provvedimento impugnato.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di Capitolina Servizi Energia, ribadendo la piena legittimità dei provvedimenti adottati dagli Uffici doganali. Le spese processuali sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni trattate. La decisione comporta il definitivo diniego a Capitolina Servizi Energia dei nuovi "codici accisa" richiesti per la provincia di Roma, confermando la discrezionalità amministrativa anche in presenza di procedure di rateizzazione fiscale da parte del soggetto richiedente.

