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Vittoria del Comune di Este nel contenzioso sugli impianti telefonici


Pubblicato il: 1/14/2026

L’Avvocato Giorgio Trovato ha rappresentato il Comune di Este. Gli Avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca hanno assistito Iliad Italia S.p.A.

Il contenzioso oggetto della sentenza n. 10065/2025 del Consiglio di Stato (Sezione Sesta; ricorso n. 8748/2025) vedeva contrapposti il Comune di Este e Iliad Italia S.p.A., con la presenza non costituita di ARPAV. La causa traeva origine dal diniego opposto dal Comune alla richiesta di Iliad di installare un impianto di telefonia mobile sul territorio comunale, motivato dalla presunta interferenza con la ciclabile Este-Baone, dalla vicinanza a una scuola materna oggetto di ampliamento, dalla mancata presentazione di un piano di sviluppo della rete e dall’assenza di risposte a rilievi ambientali.

Iliad aveva impugnato il provvedimento comunale, datato 7 novembre 2022, richiedendo al TAR Veneto l’annullamento degli atti che negavano l’autorizzazione all’installazione della stazione radio base. Il TAR aveva accolto il ricorso di Iliad (sentenza n. 1602/2025) ravvisando il fondamento di tutti i motivi dedotti dall’operatore telefonico.

Contro tale esito, il Comune di Este aveva proposto appello avanti al Consiglio di Stato, articolando tre distinte censure relative a difetti di motivazione e istruttoria nella sentenza di primo grado e a una presunta errata applicazione del proprio regolamento comunale in materia di distanze minime dagli "siti sensibili" come scuole e asili.

Elemento centrale della controversia è risultato l’art. 5 del Regolamento Comunale, che impone una distanza minima di 100 metri da siti sensibili, derogabile solo in presenza di accertata impossibilità tecnica di assicurare la copertura della rete. La verifica tecnica, disposta in giudizio, aveva rilevato minime differenze di prestazione fra i siti proposti dal Comune e da Iliad, senza attestare un’impossibilità tecnica per la seconda localizzazione.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi di appello del Comune, sottolineando che la deroga prevista dal regolamento si applica esclusivamente in caso di evidente impossibilità tecnica e non dove rilevi una mera, lieve inferiorità di segnale rispetto ad altre soluzioni possibili. Pertanto, ha censurato l’interpretazione estensiva in senso favorevole ad Iliad adottata dal TAR, considerandola non giustificata dal dato normativo vigente.

La decisione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto in toto il ricorso di Iliad, confermando la legittimità dei provvedimenti comunali e delle prescrizioni regolamentari. L’operatore telefonico è inoltre stato condannato al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, quantificate in euro 4.000 oltre oneri di legge.