Ondulato Piceno ottiene la riapertura del giudizio sulle sanzioni AGCM
Pubblicato il: 1/13/2026
L'avvocato Fenizia Marini ha rappresentato Ondulato Piceno S.r.l.
Il Consiglio di Stato (Sez. VI) si è pronunciato sul contenzioso tra Ondulato Piceno S.r.l. e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), avente ad oggetto l’impugnazione del ruolo esecutivo n. 2025/001595 e la conseguente cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione (pratica iscritta al numero di registro generale 6411 del 2025). L’appello ha avuto origine dalla sentenza breve del TAR Lazio, Sez. I, n. 12951/2025.
La vicenda trae origine dal provvedimento AGCM n. 2784 del 17 luglio 2019, con cui Ondulato Piceno era stata condannata al pagamento di una sanzione di oltre 7,9 milioni di euro. In un primo giudizio, il Consiglio di Stato aveva parzialmente accolto l’impugnazione della società, ordinando all’Autorità la rideterminazione della sanzione. Seguirono nuovi provvedimenti di quantificazione e ulteriori ricorsi, sino alla decisione del Consiglio di Stato n. 6819 del 30 luglio 2024 che fissava la sanzione a 4.482.184 euro. AGCM inviava poi intimazione di pagamento, comprensiva di maggiorazione per ritardato pagamento ai sensi dell’art. 27 L. 689/81, atto impugnato da Ondulato Piceno sia davanti al TAR che tramite ricorso per motivi aggiunti.
Il TAR Lazio aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia dovesse essere trattata dal giudice ordinario. Ondulato Piceno ha proposto appello, sostenendo la natura sanzionatoria dell’atto lesivo (la maggiorazione da ritardato pagamento) e la conseguente competenza del giudice amministrativo.
La decisione del Consiglio di Stato si è fondata sulla natura sanzionatoria della maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, L. 689/81, riconoscendo che la questione non attiene alla mera esecuzione forzata (e quindi alla sfera del giudice ordinario), ma alla determinazione dell’an e del quantum delle sanzioni accessorie, con giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La decisione si è richiamata a consolidati orientamenti giurisprudenziali, tra cui le Sezioni Unite della Cassazione, che escludono il frazionamento della materia tra autorità diverse.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Ondulato Piceno, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al primo giudice per la definizione del merito. Le spese del grado sono state compensate, consentendo così la prosecuzione del giudizio sul merito della controversia e sulla legittimità delle maggiorazioni richieste da AGCM, con importanti ricadute in termini di giurisdizione e diritti di difesa della parte privata coinvolta.

