Agenzia delle Entrate legittima il trasferimento d’ufficio del domicilio fiscale di Ferrarelle
Pubblicato il: 1/13/2026
Gli avvocati Pierantonio Morabito De Luca e Maria Grazia Carcione hanno assistito Ferrarelle S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10076/2025 (ricorso n. 3346/2024), ha affrontato la controversia tra Ferrarelle S.p.A., assistita dai propri difensori, e l’Agenzia delle Entrate. La vicenda riguarda il trasferimento d’ufficio del domicilio fiscale della società dal Comune di Roma al Comune di Riardo (CE), disposto con provvedimento della Divisione contribuenti, notificato alla società il 21 dicembre 2022.
Ferrarelle aveva impugnato senza successo tale atto dinanzi al TAR Lazio, sez. seconda, che con sentenza n. 805/2024 aveva respinto il ricorso. Avverso questa decisione la società aveva proposto appello. Ferrarelle S.p.A. svolge attività di produzione, imbottigliamento e distribuzione di acque minerali e bevande.
La questione è sorta a seguito di un’informativa della Direzione regionale della Campania che, nel 2018, ha segnalato come la sede legale della società si trovasse a Roma, mentre la reale amministrazione e attività operative avvenissero a Riardo. Da accertamenti ispettivi, era emerso che presso la sede legale romana, ospitata in uno studio legale, non vi fossero né strutture amministrative né libri sociali o scritture contabili, mentre la struttura amministrativa risultava ubicata a Riardo e quella commerciale in Milano.
Le articolazioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate, sentito il parere delle regioni coinvolte, hanno quindi suggerito il trasferimento d’ufficio del domicilio fiscale a Riardo, decisione poi formalizzata dalla Divisione contribuenti. Ferrarelle aveva insistentemente sostenuto che la sede legale di Roma costituisse il luogo centrale di direzione, in quanto sede delle riunioni degli organi sociali, ritenendo insussistenti i presupposti per derogare a quanto previsto dall’art. 58 d.P.R. n. 600/1973.
Tuttavia, l’istruttoria effettuata, corroborata anche da verifiche sugli indirizzi fiscali e camerali degli anni precedenti, aveva evidenziato la centralità amministrativa e gestionale delle attività nel sito di Riardo.
Nel corso del giudizio di primo grado, il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso della società, ritenendo legittima l’azione dell’Agenzia delle Entrate e insussistenti i vizi di incompetenza e di eccesso di potere dedotti. In appello, Ferrarelle ha nuovamente sollevato questioni sull’incompetenza delle Direzioni regionali, lamentando una procedura complessa e farraginosa che avrebbe visto una delega sostanziale di compiti dalla Divisione contribuenti a quelle territoriali. Ulteriormente, aveva censurato la carenza e la non esaustività dell’istruttoria in relazione alle regole sul domicilio fiscale e la pretesa inefficacia della motivazione addotta dagli uffici.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi d’appello. In particolare, ha valorizzato la disciplina dettata dagli artt. 58 e 59 del d.P.R. 600/1973, sottolineando il carattere antielusivo della normativa in tema di domicilio fiscale e la possibilità dell’amministrazione finanziaria di stabilire il domicilio nel luogo di effettiva amministrazione. I giudici hanno rilevato l’assenza di arbitrarietà nelle operazioni di verifica degli uffici e la legittimità nel ritenere la sede amministrativa e operativa individuata a Riardo come la vera sede delle attività gestionali della società.
La sentenza dunque ha respinto in toto il gravame di Ferrarelle S.p.A., confermando così la legittimità dello spostamento d’ufficio del domicilio fiscale. Dal punto di vista economico, la società è stata anche condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del grado di appello, quantificate in 4.000 euro oltre accessori di legge. Sul piano giuridico, la decisione ribadisce i presupposti oggettivi di effettività che devono guidare l’individuazione del domicilio fiscale delle società, rafforzando i poteri istruttori e valutativi dell’amministrazione finanziaria.

