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Terminal Contenitori Porto di Genova ottiene conferma sulla legittimità della sentenza sulle concessioni


Pubblicato il: 1/14/2026

Gli avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna hanno rappresentato la Società Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. Gli avvocati Angelo Clarizia, Andrea D'Angelo e Andrea Zoppini hanno rappresentato Spinelli S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10129/2025 pronunciata il 19 dicembre 2025 (RG n. 9499/2024), ha definitivamente deciso sul ricorso per revocazione proposto da Spinelli S.r.l. e sul ricorso incidentale autonomo per revocazione presentato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. I ricorsi sono stati proposti avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8263/2024, che aveva accolto l’appello principale della Società Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. contro la concessione demaniale marittima rilasciata a Spinelli S.r.l. per l’esercizio del proprio terminal nel porto di Genova.

La vicenda trae origine dalla concessione rilasciata nel 2018 a Spinelli S.r.l. per lo svolgimento di attività portuali nell’ambito S3 del porto di Genova. Secondo la Società Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. (Sech), la concessione permetteva a Spinelli di esercitare, in prevalenza, traffici "full container" in un’area pianificata come "multipurpose", dunque più adatta alla movimentazione di merci convenzionali. La Sech aveva contestato la legittimità di tale concessione, sostenendo che fosse in contrasto con il piano regolatore portuale, che destina espressamente altri ambiti (S2 e S6) ai traffici "full container".

Il TAR Liguria aveva originariamente rigettato il ricorso di Sech ritenendo che la funzione caratterizzante delle aree dovesse essere valutata su tutto l’ambito S3 e non sui singoli terminal. Tuttavia, la sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024 aveva rovesciato la decisione, concordando con Sech e annullando la concessione a Spinelli poiché non coerente con la pianificazione portuale.

Spinelli S.r.l. ha quindi proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sostenendo che fosse frutto di errori di fatto, in particolare ritenendo che il giudice d’appello avesse male interpretato la natura delle attività svolte e degli investimenti programmati. Analogo ricorso è stato presentato in via incidentale dall’Autorità di Sistema Portuale. Entrambi affermavano che la sentenza non avesse correttamente letto le evidenze documentali, soprattutto il piano di impresa annesso alla concessione.

La Sezione Settima del Consiglio di Stato ha tuttavia precisato che l’errore di fatto idoneo a determinare la revocazione deve riguardare un elemento materiale non controverso e non può riguardare l’attività valutativa o interpretativa del giudice. Nel caso di specie, le questioni sollevate da Spinelli e dall’Autorità erano state ampiamente dibattute e costituivano il nucleo della controversia risolta dal Consiglio di Stato in grado d’appello. Inoltre, non è risultato che la sentenza impugnata abbia basato la sua decisione su fatti dimostrabilmente inesistenti alla luce degli atti.

La decisione ha così dichiarato inammissibile sia il ricorso principale di Spinelli S.r.l. sia quello incidentale dell’Autorità di Sistema Portuale. Viene così confermata la legittimità della sentenza del Consiglio di Stato n. 8263/2024, con la conseguente definitiva inefficacia della concessione demaniale rilasciata a Spinelli S.r.l. per esercizio prevalente di attività "full container" nell’ambito S3. Dal punto di vista economico e giuridico, permane l’annullamento della concessione, e ogni questione economica derivante dalla perdita o dal mancato svolgimento delle attività terminalistiche resta cristallizzata secondo l’assetto già definito dalla sentenza d’appello. Le spese sono state compensate tra le parti, stante la complessità della controversia.