Vittoria definitiva per il gruppo Binda contro le pretese di esterovestizione dell'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 12/23/2025
Gli avvocati Roberto Pera e Nicola Crispino hanno assistito la Binda International S.A. e la Binda International Manifacture S.A..
La Suprema Corte di Cassazione, con una serie di pronunce depositate tra il 12 e il 17 dicembre 2025 (sentenze n. 32436, n. 32438, n. 32441, n. 32443, n. 32743, n. 32744, n. 32745, n. 32746, n. 33002, n. 33005 e n. 33010), ha definitivamente respinto i ricorsi proposti dall'Amministrazione finanziaria contro le società lussemburghesi del gruppo Binda.
La complessa vicenda trae origine da una serie di avvisi di accertamento emessi dalla Direzione provinciale II di Milano, basati su un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza del 2013, con i quali si contestava l'esterovestizione delle società Binda International S.A. e Binda International Manifacture S.A..
Secondo la tesi dell'Ufficio, la sede dell'amministrazione effettiva di tali entità non si sarebbe trovata in Lussemburgo, bensì in Italia, in quanto i soci di controllo, i fratelli Simone e Marcello Binda, risiedevano nel territorio nazionale e da qui avrebbero diretto l'attività. Tale configurazione avrebbe comportato la tassazione in Italia dei redditi prodotti all'estero ai fini Ires e Irap per diverse annualità comprese tra il 2000 e il 2010.
Il nucleo giuridico del contenzioso si è incentrato sull'onere della prova relativo alla localizzazione della direzione effettiva e sulla corretta applicazione dell'articolo 73 del Tuir. Sia la Commissione tributaria provinciale di Milano che la Commissione tributaria regionale della Lombardia avevano già dato ragione alle società contribuenti, ritenendo che gli indizi di esterovestizione addotti dall'Agenzia delle entrate fossero irrilevanti e ampiamente smentiti dalla documentazione prodotta dalle parti private.
I giudici di merito hanno accertato che le società disponevano in Lussemburgo di una struttura organizzativa reale, con uffici, personale dipendente e organi amministrativi dotati di effettiva autonomia decisionale, escludendo dunque che la gestione fosse rimessa esclusivamente ai soci residenti in Italia.
La Corte di Cassazione ha confermato tali statuizioni, dichiarando inammissibili e infondati i motivi di ricorso dell'Agenzia che miravano a una rivalutazione del merito della causa e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.
Un elemento di particolare rilievo nel giudizio è stato il richiamo, effettuato dalla difesa delle società, alla sentenza penale n. 675/2018 del Tribunale di Milano, che aveva assolto i vertici del gruppo con la formula perché il fatto non sussiste proprio in relazione ai medesimi fatti materiali oggetto di accertamento tributario. I legali hanno invocato l'efficacia di giudicato esterno di tale sentenza alla luce delle recenti novità legislative introdotte dal decreto legislativo n. 87/2024.
La Cassazione, pur riconoscendo la potenziale rilevanza della questione, ha ritenuto di poter prescindere dall'esame degli effetti del giudicato penale poiché il rigetto per infondatezza del ricorso principale dell'Agenzia ha determinato l'assorbimento di ogni altra istanza, compresi i ricorsi incidentali condizionati delle società relativi alle sanzioni.
Di conseguenza, la Corte ha rigettato i ricorsi erariali, confermando la legittimità dell'operato delle società lussemburghesi e condannando l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite in favore delle controricorrenti.

