Concorso per dirigente all’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali: il TAR Veneto conferma la nomina di Domenico Vinciguerra
Pubblicato il: 12/23/2025
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, ha respinto integralmente il ricorso proposto dall’ing. Michele Ferri, assistito dagli avvocati Cino Benelli e Francesca Busetto, contro l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e nei confronti dell’ing. Domenico Vinciguerra assistito dall'avvocato Guido Barzazi del foro di Venezia, confermando la legittimità della procedura concorsuale per la copertura di un posto di dirigente di prima fascia dell’Area Tecnica e la nomina del dott. Vinciguerra quale vincitore del concorso.
L’ing. Ferri – già dirigente di seconda fascia in servizio presso la stessa Autorità – aveva impugnato il bando, gli atti di gara, le valutazioni della Commissione e il decreto di approvazione della graduatoria finale, contestando da un lato il possesso, in capo al dott. Vinciguerra, del requisito dei cinque anni di servizio nelle funzioni dirigenziali presso pubbliche amministrazioni, dall’altro la correttezza delle valutazioni delle prove scritte e orali, nonché vari profili di composizione e funzionamento della Commissione, fino ad arrivare alle modalità di gestione informatica del concorso.
Con una motivazione ampia e articolata, il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure. In particolare, il Collegio ha chiarito che il requisito dei “cinque anni di servizio nelle funzioni dirigenziali delle pubbliche amministrazioni” va interpretato in coerenza con l’art. 28-bis del d.lgs. 165/2001 e con la disciplina della dirigenza sanitaria: rientrano nel computo non solo gli incarichi che comportano la direzione di una struttura complessa o semplice, ma anche gli incarichi di natura professionale, consulenziale, ispettiva e di controllo propri della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che l’esperienza svolta dal dott. Vinciguerra come dirigente ingegnere presso l’Azienda USL di Bologna è stata correttamente valutata quale servizio dirigenziale utile ai fini del bando.
Il Tribunale ha inoltre ribadito l’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alle Commissioni di concorso nella valutazione delle prove, limitando il sindacato del giudice amministrativo ai soli casi di manifesta illogicità, travisamento o errore macroscopico: nel caso di specie, né alcune imprecisioni nei richiami normativi né errori di battitura negli elaborati del controinteressato sono stati ritenuti idonei a incrinare il giudizio complessivo positivo espresso dalla Commissione, anche alla luce del tempo ristretto e delle modalità informatizzate di svolgimento delle prove.
Sono state respinte anche le doglianze relative alla composizione e all’operato della Commissione (pretesa carenza di competenze specialistiche, conoscenza dei nominativi dei candidati prima della fissazione dei criteri, sorteggio delle tracce effettuato da un solo candidato, accessi al sistema informatico di gestione del concorso): per il TAR si tratta di modalità conformi al D.P.R. 487/1994 e coerenti con l’esigenza di speditezza e trasparenza delle procedure, senza alcuna lesione dell’anonimato o della par condicio tra i concorrenti.
La sentenza, che respinge anche i motivi aggiunti proposti dal ricorrente, condanna l’ing. Ferri alla rifusione delle spese di giudizio in favore sia dell’Autorità di Bacino sia del dott. Vinciguerra, nella misura di 3.000 euro ciascuno oltre accessori di legge.
Il TAR ha offerto un chiarimento importante sul significato di “funzioni dirigenziali” e sul valore delle esperienze maturate nella dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale. Una decisione che tutela anche la corretta gestione dei concorsi pubblici per posizioni di alta responsabilità, in un settore – quello della sicurezza idraulica e della pianificazione di bacino – che ha un rilievo fondamentale per il territorio.

