Revisione della sentenza accolta: cade l’associazione per delinquere, ridefinita la posizione sui reati fiscali
Pubblicato il: 12/23/2025
La vicenda era esplosa nell’autunno 2019, quando una maxi operazione della Guardia di Finanza a Trieste portò alla contestazione di una presunta “frode carosello” IVA, con un impianto accusatorio che parlava di fatture inesistenti per oltre 40 milioni di euro e di un’associazione finalizzata alla commissione di reati tributari.
A distanza di anni, il procedimento conosce oggi un passaggio decisivo sul piano giudiziario: la Corte d’Appello di Bologna ha accolto la richiesta di revisione proposta nell’interesse del dott. Francesco Grossi, assistito dall'avvocato Giovanni Borgna del foro di Trieste, intervenendo su una precedente sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) resa dal GUP di Trieste in data 13 ottobre 2021 (sentenza n. 540/21), che aveva ricompreso anche l’ipotesi associativa ex art. 416 c.p. oltre a contestazioni di natura penal-tributaria ex d.lgs. 74/2000.
Il punto tecnico è la “inconciliabilità tra giudicati”, prevista dall’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p.: secondo l’impostazione difensiva, i “fatti” posti a fondamento del patteggiamento non potevano più conciliarsi con quelli stabiliti in successive sentenze irrevocabili emesse nei procedimenti paralleli a carico di altri soggetti indicati come partecipi del presunto sodalizio. In particolare, nella ricostruzione richiamata nell’istanza, la Corte d’Appello di Trieste (sentenza n. 74/2024, irrevocabile dal 15 giugno 2024) e il Tribunale di Trieste (sentenza n. 1592/2024, irrevocabile dal 2 maggio 2025) hanno escluso con formula piena la sussistenza dell’associazione e, per i profili fiscali, la responsabilità degli imputati giudicati separatamente, evidenziando – tra l’altro – che “per nessuna delle ipotizzate associazioni a delinquere vi è la presenza di almeno tre persone”, con conseguente assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
È qui che la revisione assume un valore sostanziale: non una rilettura “valutativa” delle stesse circostanze, ma un vero conflitto tra accertamenti storici irrevocabili che incidono sulla configurabilità stessa del reato associativo (in particolare sul requisito minimo dei compartecipi). In questa cornice, la difesa ha richiamato anche gli orientamenti più recenti sul tema della revisione delle sentenze di patteggiamento, proprio quando sopravvengano elementi idonei a dimostrare una causa di proscioglimento, valorizzando la natura “ontologicamente debole” dell’accertamento tipico del patteggiamento e la conseguente funzione di garanzia della revisione in caso di giudicati incompatibili. L’esito, ora, è netto sul capo più gravoso: la Corte ha disposto l’assoluzione dall’associazione per delinquere con la formula “perché il fatto non sussiste”, circoscrivendo la definizione del procedimento ai soli profili fiscali.
Secondo quanto comunicato dalla difesa, la componente penal-tributaria è stata quindi definita con un patteggiamento rimodulato, per un importo complessivo pari a Euro 91.250,00.
Il risultato processuale è di particolare rilievo, perché interviene su una vicenda che – fin dall’inizio – era stata raccontata prevalentemente nella sua fase investigativa. Oggi, invece, l’attenzione si sposta sull’esito: l’ipotesi associativa viene espunta dal giudicato con formula piena, e la posizione dell’assistito viene ricondotta entro un perimetro coerente con gli accertamenti definitivi maturati nei procedimenti collegati.

