Trieste, archiviata l’inchiesta sulla caduta dalla Recovery House: nessuna responsabilità per l’operatore della Cooperativa Germano
Pubblicato il: 7/22/2025
Il GIP del Tribunale di Trieste ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di Alessandro Rosso, operatore della Cooperativa Germano, indagato in relazione ai fatti avvenuti nella notte dell’8 gennaio 2022, quando un’ospite della struttura (indicata negli atti come Sara T.) precipitò dal balcone riportando gravi lesioni.
La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza ex art. 410 c.p.p. tenutasi il 10 luglio 2025 davanti al GIP dott.ssa Manila Salvà. In udienza, la persona offesa ha insistito nell’opposizione tramite la difesa, mentre la difesa di Rosso, rappresentata dall’avvocato Giovanni Borgna partner dello studio legale Borgna di Trieste, ha richiamato la memoria difensiva e ha chiesto l’archiviazione.
Il giudice ha ritenuto fondata la richiesta del Pubblico Ministero, disponendo l’archiviazione e la restituzione degli atti alla Procura. Nel provvedimento, il GIP valorizza in particolare il quadro emerso dalle dichiarazioni della curante del servizio di salute mentale, dalle quali risulta che l’ospite non aveva mai manifestato intenti suicidari o idee di morte nel periodo considerato e che l’evento è stato qualificato come improvviso e non prevedibile. La motivazione richiama inoltre la natura della struttura, ricostruita come contesto non assimilabile a un luogo di custodia “chiusa”, e l’assenza di elementi idonei a fondare un addebito penale nei confronti dell’operatore di turno. L’archiviazione arriva al termine di un iter istruttorio articolato, caratterizzato da plurime richieste di archiviazione e da altrettante opposizioni della persona offesa. In precedenza, quando il procedimento era ancora impostato nei confronti di ignoti, il Presidente della Sezione GIP, dott. Luigi Dainotti, aveva disposto un supplemento di indagine con una serie di accertamenti (tra cui l’audizione dei familiari, l’approfondimento sanitario e l’acquisizione di documentazione sulla struttura e sulle modalità operative).
Successivamente, con ulteriore provvedimento del 7 febbraio 2024, lo stesso giudice aveva ritenuto necessario integrare ancora il quadro, indicando l’opportunità di sentire la curante e disponendo l’iscrizione di Rosso nel registro ex art. 335 c.p.p. anche per l’ipotesi di abbandono di persona incapace (art. 591 c.p.), in alternativa rispetto all’originaria prospettazione.
Nel percorso difensivo, la linea argomentativa ha insistito su un punto giuridico e fattuale: la Recovery House opera come contesto riabilitativo orientato al recupero dell’autonomia, con responsabilità clinica in capo ai servizi competenti, e non come luogo di vigilanza continua. In questa cornice, la difesa ha ricostruito l’episodio come evento repentino, privo di segnali premonitori idonei a imporre condotte diverse all’operatore, evidenziando inoltre la conformità del parapetto del poggiolo alle prescrizioni regolamentari comunali, attestata da verifica tecnica del luglio 2025.
Il provvedimento di archiviazione ha restituito il principio fondamentale secondo cui la responsabilità penale non può essere costruita a posteriori su ciò che non era prevedibile né percepibile al momento dei fatti: un esito che tutela non solo il singolo operatore, ma anche il senso e la sostenibilità dei percorsi riabilitativi, fondati sull’autonomia e non sulla custodia.

