Crediti R&S, la CGT di Treviso annulla il recupero del Fisco
Pubblicato il: 12/23/2025
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso (Sezione 2), con sentenza pronunciata il 12 febbraio 2025, ha accolto il ricorso proposto da Amatec S.p.A. in liquidazione giudiziale (curatore il commercialista Fabio Marchetto) contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso, annullando un atto di recupero relativo a crediti d’imposta per Ricerca & Sviluppo indicati in dichiarazioni integrative per gli anni 2019, 2020 e 2022.
I fatti: recupero per oltre 1,17 milioni e sanzione al 100%
L’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto crediti ritenuti “inesistenti” per complessivi € 1.174.670,77, contestando l’indebito utilizzo in compensazione e applicando la sanzione del 100%.
L’Ufficio, tra le principali criticità, aveva evidenziato la riconducibilità dei progetti a commesse cliente, l’assenza di brevetti, la presenza di costi di personale ritenuto non qualificato e di spese “extra-muros” considerate non pertinenti, richiamando inoltre il Manuale di Frascati come riferimento per la qualificazione delle attività di R&S.
La società ricorrente, difesa dalla commercialista vicentina Mara Pilla ha impostato la propria linea su due direttrici: vizio di motivazione/carenza istruttoria e inadeguatezza delle valutazioni tecniche svolte dall’Agenzia su un perimetro di progetti qualificati come “alta ingegneria” (sistemi e soluzioni per gestione carburanti e liquidi speciali in contesti operativi estremi).
La decisione: senza valutazione tecnica specialistica l’atto è illegittimo
Per il Collegio, il punto determinante è la complessità tecnica delle attività oggetto di contestazione: proprio tale complessità rende fondamentale la verifica specialistica. La Corte valorizza l’art. 8, comma 2, del D.M. 27 maggio 2015, osservando che se la norma prevede che l’Agenzia “può” richiedere un parere al MISE su profili tecnici, nei casi ad elevato contenuto specialistico tale facoltà si trasforma in un vero e proprio dovere istruttorio.
L’omessa acquisizione del parere tecnico ha, quindi, inciso sulla tenuta motivazionale dell’atto e sulla capacità dell’Ufficio di fornire una prova adeguata delle proprie affermazioni.
La Corte critica, inoltre, alcune impostazioni tipiche dei recuperi “standardizzati” (commessa cliente = assenza di rischio; personale operaio = non R&S; spese esterne = non ammissibili), ritenendole non risolutive se non sorrette da un riscontro tecnico capace di misurare, nel concreto, novità, incertezza e contenuto sperimentale delle lavorazioni e delle soluzioni sviluppate.
“Non spettante” e non “inesistente”: e rilievo dell’incertezza normativa
Sul piano sanzionatorio, la CGT non condivide la qualificazione del credito come “inesistente” (con sanzione massima), evidenziando che l’attività sarebbe stata effettivamente svolta e i costi sostenuti: la controversia riguarda piuttosto la qualificazione dell’attività come R&S agevolabile, ricondotta alla categoria del credito “non spettante”.
Il Collegio richiama anche le obiettive condizioni di incertezza interpretativa che hanno caratterizzato la disciplina del credito R&S, ritenendo applicabile l’esimente dell’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 (profilo che, nel caso concreto, rafforza l’illegittimità del recupero e la sproporzione del trattamento sanzionatorio preteso).
Esito
La Corte accoglie il ricorso e dispone la compensazione integrale delle spese in ragione della complessità e della novità delle questioni trattate.
Implicazioni operative per imprese e difesa tributaria
La pronuncia offre un’indicazione netta in contenziosi R&S ad alta complessità: quando la verifica richiede competenze specialistiche, l’istruttoria “solo fiscale” rischia di non reggere e la mancata attivazione del supporto tecnico può tradursi in carenza istruttoria e difetto di motivazione. In prospettiva, la sentenza può incidere sia sulle strategie difensive (centralità del dossier tecnico e della richiesta di valutazioni qualificate), sia sulle prassi di controllo dell’Amministrazione in presenza di progetti di ingegneria avanzata.

