Legittima l’aggiudicazione a Leonardo Società Cooperativa Sociale nella gara per l’assistenza scolastica a Sora
Pubblicato il: 1/14/2026
L’avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio ha assistito Consorzio Intesa Cooperativa Sociale Onlus s.c.a.r.l.; gli avvocati Herbert Simone e Chiara Tozzoli hanno rappresentato Leonardo Società Cooperativa Sociale; l’avvocato Margherita Quadrini ha rappresentato il Comune di Sora; l’avvocato Mariacristina Iadecola ha rappresentato la Provincia di Frosinone.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10139/2025 (RG n. 6518/2025), ha deciso in merito all’appello proposto dal Consorzio Intesa Cooperativa Sociale Onlus s.c.a.r.l. in relazione alla procedura di gara CIG B25FCF7D1F per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel Comune di Sora. Le parti coinvolte nel contenzioso erano, oltre al consorzio appellante, il Comune di Sora, la Provincia di Frosinone e Leonardo Società Cooperativa Sociale, aggiudicataria dell’appalto.
La controversia trae origine dalla gara bandita dalla Provincia di Frosinone quale stazione unica appaltante, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un valore complessivo a base d’asta pari a 893.315 euro. All’esito della valutazione delle offerte, Leonardo Società Cooperativa Sociale è risultata prima graduata, aggiudicandosi il servizio.
Il Consorzio Intesa ha, quindi, promosso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione di Latina, contestando, tra l’altro, la valutazione di congruità dell’offerta di Leonardo s.c.s., reputando inattendibili le giustificazioni dei costi e denunciando l’insostenibilità economica dell’offerta stessa. In primo grado il TAR ha respinto sia il ricorso principale che i successivi motivi aggiunti, ritenendo che le contestazioni sulle componenti di costo non incidevano sulla congruità globale dell’offerta della controinteressata.
Avverso tale pronuncia il Consorzio Intesa ha proposto appello al Consiglio di Stato, insistendo sull’erroneità della decisione di primo grado per non aver considerato, secondo la prospettazione appellante, che elementi rilevanti dell’offerta della società aggiudicataria non sarebbero stati adeguatamente valutati in sede di verifica di anomalia.
Il Consiglio di Stato, dopo aver ricostruito la vicenda e i motivi di appello, ha approfondito i principi rilevanti in tema di verifica di anomalia delle offerte, sottolineando la distinzione tra costi diretti e indiretti della commessa e ribadendo i limiti del sindacato amministrativo su valutazioni connotate da discrezionalità tecnica. In particolare, è stato chiarito che l’obbligo di indicazione in offerta e la correlata verifica della congruità si applicano solo ai costi diretti della manodopera impiegata stabilmente nell’appalto, mentre le figure professionali coinvolte solo occasionalmente, o in modo trasversale a più contratti, rientrano tra i costi generali e non richiedono indicazione puntuale né verifica specifica per la singola gara.
Gli elementi decisivi per la risoluzione della controversia sono stati individuati nell’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità nella valutazione di congruità dell’offerta svolta dalla stazione appaltante. Il Collegio ha ritenuto che gli organi amministrativi abbiano acquisito e valutato le giustificazioni dell’aggiudicataria in modo approfondito, tenendo conto delle peculiarità organizzative e delle economie di scala della cooperativa, ed escludendo quindi vizi logici nelle motivazioni addotte a sostegno dell’aggiudicazione.
La decisione ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione in favore di Leonardo Società Cooperativa Sociale, respingendo l’appello. Le spese processuali del grado sono state interamente compensate tra le parti. La pronuncia definisce in via definitiva la sorte del contratto, consolidando giuridicamente l’affidamento del servizio e ponendo fine al contenzioso, senza conseguenze economiche ulteriori a carico delle parti.

