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Consip si vede riconosciuta la correttezza della clausola revisionale in appalto servizi energetici


Pubblicato il: 1/15/2026

Gli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo hanno assistito Rekeep S.p.A. – Società a Socio Unico.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10141/2025 (RG n. 542/2024), è intervenuto sul contenzioso tra Consip S.p.A. e Rekeep S.p.A., relativo alla legittimità della clausola revisionale inserita nella Convenzione MIES 2 per multiservizi tecnologici con fornitura di energia destinati a immobili ad uso sanitario delle pubbliche amministrazioni.

L’appello di Consip era volto a ottenere la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 12807/2023, che aveva accolto il ricorso di Rekeep relativamente alla revisione dei prezzi per i trimestri II e III del 2022. La vicenda trae origine dalla gara, bandita da Consip nel 2014, per l’affidamento di servizi energetici suddivisi in diversi lotti geografici: il Lotto 14 era stato aggiudicato al RTI guidato da Rekeep S.p.A. (all’epoca Manutencoop).

Il contratto prevedeva il pagamento di un canone annuo complessivo, calcolato sulla base di criteri dettagliatamente disciplinati, tra cui la revisione dei prezzi della componente energetica in funzione dei prezzi pubblicati trimestralmente da ARERA, come descritto all’art. 8.8.1 del Capitolato Tecnico. Sono proprio i criteri di revisione dei prezzi a essere stati oggetto di controversia, per la presunta perdita di equilibrio contrattuale dovuta alle variazioni di costo nel mercato del gas naturale.

Dinanzi al TAR Lazio, Rekeep aveva censurato l’adeguatezza e la legittimità della clausola revisionale, sostenendo che l’attuazione del meccanismo parametrato esclusivamente ai valori ARERA, senza considerare particolari contingenze di mercato (come la riduzione degli oneri generali di sistema), aveva determinato effetti distorsivi.

Il TAR aveva accolto il ricorso per violazione dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e difetto di istruttoria da parte di Consip. In secondo grado, Consip ha impugnato integralmente la sentenza, contestando che la clausola fosse conforme all’art. 115 del codice dei contratti e sostenendo la sua corretta applicazione tramite un indice oggettivo e rappresentativo delle oscillazioni reali dei prezzi del gas. Contestualmente, si richiamavano analoghe decisioni del Consiglio di Stato (sentenze n. 1013 e 1014/2025) su fattispecie pressoché identiche, a conferma della legittimità dei parametri revisionali adottati. Rekeep ha resistito all’appello.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi di appello di Consip. L’elemento chiave accolto dai giudici è l’oggettività del parametro ARERA e la sua idoneità a rispecchiare l’andamento generale dei prezzi, ammettendo che, in materia di appalti pubblici, l’art. 115 impone l’inserimento di una clausola di revisione, ma non ne predetermina il contenuto specifico, lasciando spazio all’autonomia negoziale, purché gli indici adottati siano oggettivi e verificabili. Egualmente, non è stato riscontrato alcun vizio di istruttoria, poiché la disciplina contrattuale prevedeva una procedura rigorosa per l’aggiornamento periodico e i meccanismi di fatturazione.

Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Consip, respinto il ricorso di primo grado promosso da Rekeep e compensato le spese di giudizio, stante la novità della questione e la complessità fattuale esaminata. Conseguentemente, il contratto viene confermato nelle sue originarie previsioni, con esclusione di qualsivoglia rinegoziazione automatica del corrispettivo dovuto in caso di variazione dei costi energetici secondo modalità diverse da quelle convenzionalmente stabilite.