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Consip legittimata a mantenere i criteri di revisione prezzi nella fornitura multiservizio sanitario


Pubblicato il: 1/15/2026

Gli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni hanno assistito Siram S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 10142/2025 (RG n. 543/2024), si è pronunciato sull’appello di Consip S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio n. 12636/2023 che aveva accolto il ricorso di Siram S.p.A. relativo a una clausola di revisione prezzi adottata nell’ambito della Convenzione per l’affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per immobili sanitari (gara MIES 2, ID 1379, lotto 5, convenzione stipulata nel 2018). Le Aziende Sanitarie Universitarie Friuli Centrale, ULSS 3 Serenissima e ULSS 6 Euganea non si sono costituite in giudizio.

La vicenda origina dal sistema di revisione prezzi previsto dalla convenzione e, in particolare, dall’indice di aggiornamento correlato ai prezzi unitari del gas naturale definiti trimestralmente da ARERA e privi di imposte. Siram, aggiudicataria del lotto 5, ha contestato l’idoneità di tale indice a fronte dell’aumento dei prezzi del gas e della decurtazione degli oneri generali di sistema, ritenendo che la clausola avesse perso la funzione di salvaguardia dell’equilibrio contrattuale.

Il TAR Lazio con sentenza n. 12636/2023 aveva accolto il ricorso di Siram per violazione dell’art. 115 d.lgs. 163/2006 e per difetto di istruttoria, disponendo l’annullamento delle previsioni revisionale e dichiarando inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto alla revisione. Consip ha impugnato tale decisione sollevando censure relative alla corretta applicazione dell’indice e alla vincolatività delle pattuizioni contrattuali.

Decisiva per la risoluzione della controversia è stata la riconduzione della clausola revisionale al dettato dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, che impone l’inserimento di una clausola di revisione ma non vincola la scelta degli indici o delle modalità specifiche. Il Consiglio di Stato ha sottolineato la sovrapponibilità della clausola oggetto di giudizio con quella già ritenuta conforme in recenti sentenze della III Sezione, rilevando la legittimità di una revisione prezzi fondata su dati oggettivi ufficialmente pubblicati da ARERA.

La sentenza del Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Consip, riformando la decisione di primo grado e respingendo il ricorso introduttivo di Siram. Conseguentemente, viene confermato il sistema di revisione prezzi adottato da Consip e vengono compensate le spese di lite tra le parti, dato il carattere innovativo della questione e le difficoltà di valutazione dei fatti di causa. Dal punto di vista economico e giuridico, Siram non potrà pretendere ulteriori indennizzi o la rinegoziazione della clausola revisionale, restando fermo il regime pattuito nella convenzione.