Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Ministero delle Infrastrutture ottiene conferma del difetto di giurisdizione sull'approvazione delle perizie di variante autostradali


Pubblicato il: 1/15/2026

L’avvocato Marco Annoni ha assistito Autostrade per l’Italia S.p.A..

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha deciso con la sentenza n. 10144/2025 (RG n. 6349/2024), resa pubblica il 22 dicembre 2025, il contenzioso tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La vicenda concerne l’annullamento del decreto ministeriale del 31 luglio 2017, con cui era stata approvata – con raccomandazioni e prescrizioni – la perizia di variante relativa ai lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie sulle Autostrade A1 e A7, trasmessa da ASPI ai fini dell’approvazione nel 2015.

L’origine del caso risale al ricorso proposto da Autostrade per l’Italia al TAR Lazio, con cui la società domandava l’annullamento del decreto ministeriale che aveva approvato la variante rideterminando unilateralmente, in diminuzione, l’importo dei lavori. ASPI ha sostenuto che tale determinazione era in violazione dell’art. 24 della convenzione unica stipulata con ANAS, sostenendo la necessità di riconoscere la giurisdizione al giudice amministrativo in ragione della natura pubblicistica della concessione autostradale e dei poteri di controllo e vigilanza esercitati dal Ministero.

In primo grado, il TAR Lazio ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario, appoggiandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui le controversie sull’approvazione di varianti attengono all’esecuzione del rapporto concessorio, rientrando nella sfera del giudice ordinario. ASPI ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato insistendo per la natura pubblicistica del rapporto.

Nella decisione attuale, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure proposte da Autostrade per l’Italia. La Corte ha chiarito che il riparto di giurisdizione va individuato secondo il criterio del petitum sostanziale: la domanda ha ad oggetto rivendicazioni di natura economica, essendo riconducibile a diritti patrimoniali e alla fase esecutiva della concessione, non a poteri autoritativi dell’amministrazione. La verifica della congruità dei lavori da parte del MIT trova base nella convenzione contrattuale, non nella legge, configurando un diritto potestativo – non un potere amministrativo – in capo al Ministero. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la fase esecutiva di una concessione configura un rapporto di natura paritetica, che esclude il ricorso alla giurisdizione amministrativa in via esclusiva.

Sulla scorta di tali rilievi, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello confermando la pronuncia del TAR Lazio. La vicenda viene dunque definitivamente sottratta alla cognizione del giudice amministrativo e dovrà essere eventualmente riproposta dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Sul piano economico, Autostrade per l’Italia S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 3.500,00 a favore del Ministero delle Infrastrutture.

Studi Coinvolti

Professionisti Attivi