Simea ottiene il subentro nell'appalto per la palestra CONI a Potenza
Pubblicato il: 1/15/2026
L'avvocato Agostino Conforti ha assistito Simea S.r.l.; l'avvocato Carmen Ferri ha rappresentato il Comune di Potenza; gli avvocati Francesco Mollica e Francesco Antonio Zaccone hanno difeso Pace Rocco Costruzioni S.r.l.
Il contenzioso oggetto della sentenza ha visto coinvolte la società Simea S.r.l., il Comune di Potenza e Pace Rocco Costruzioni S.r.l., nell’ambito della procedura di gara per l'appalto integrato relativo alla realizzazione della "Palestra CONI di Montereale" (CIG B610666D1C). Il procedimento, contrassegnato dal numero di ruolo 6553/2025, si è concluso con un pronunciamento del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, il 22 dicembre 2025.
La vicenda trae origine dall’aggiudicazione dell’appalto da parte del Comune di Potenza a favore di Pace Rocco Costruzioni. Simea aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Basilicata, sollevando, tra l’altro, la questione della mancata corretta indicazione e coinvolgimento di un giovane professionista nella compagine progettuale dell’aggiudicataria, nonché criticando l’attribuzione di punteggi premiali per professionalità aggiuntive in assenza della documentazione e dei requisiti richiesti dalle norme di gara e dal Codice dei contratti pubblici.
Il TAR Basilicata, con sentenza n. 412/2025 del 17 luglio 2025, aveva respinto il ricorso di Simea, ritenendo che la documentazione presentata da Pace Rocco Costruzioni fosse sufficiente sia per la presenza del giovane professionista indicato, sia per l’attribuzione dei punteggi premiali, non ravvisando le ipotesi di esclusione invocate dalla ricorrente.
In appello, il giudizio si è concentrato sulla corretta applicazione dell’art. 104, quarto comma, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di avvalimento premiale, ossia la possibilità di integrare l’offerta tecnica mediante la collaborazione di professionisti esterni per accrescere la qualità progettuale e ottenere punteggi aggiuntivi. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che, nella specie, la sola indicazione di tecnici esterni nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria non fosse sufficiente a giustificare l’attribuzione dei relativi punteggi premiali in assenza di un formale contratto di avvalimento, come imposto dalla normativa. La sentenza ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sollevate in via incidentale da Pace Rocco Costruzioni in merito alle modalità con cui Simea aveva a sua volta fatto ricorso all’avvalimento.
Gli elementi giuridici decisivi per la risoluzione della controversia sono stati l’interpretazione rigorosa dell’avvalimento premiale, nonché la necessità di uno specifico contratto tra l’operatore economico concorrente e i terzi professionisti le cui competenze si intendono valorizzare a fini premiali, per rendere opponibili alla stazione appaltante obblighi e responsabilità precise.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello principale di Simea, annullando il provvedimento di aggiudicazione e dichiarando inefficace il contratto stipulato tra il Comune di Potenza e Pace Rocco Costruzioni. Di conseguenza, Simea acquisisce il diritto al subentro nell’appalto. La pronuncia impone anche il pagamento, da parte del Comune di Potenza e di Pace Rocco Costruzioni, delle spese processuali in favore di Simea, per un totale di 6.000 euro ciascuno. L’esecuzione della sentenza è demandata all’autorità amministrativa, con effetti immediati sull’assetto contrattuale e sull’esecuzione delle opere oggetto di gara.

