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AIR SPEA ottiene l’annullamento della gara unica per la gestione della flotta Canadair


Pubblicato il: 1/15/2026

Gli avvocati Lorenzo Lentini e Alessandro Pellegrino hanno assistito AIR SPEA. Gli avvocati Laura Pierallini e Lorenzo Sperati hanno rappresentato Avincis Aviation Italia.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è espresso sul ricorso in appello n. 5551/2025, promosso dalla Società Aerea Protezione & Ambiente a r.l. (AIR SPEA) contro il Ministero dell’Interno e Avincis Aviation Italia s.p.a. per la procedura CIG B31485BA30 relativa all’affidamento del servizio di gestione operativa e logistica della flotta aerea antincendio Canadair.

La sentenza, pubblicata il 22 dicembre 2025 (n. 10160/2025), ha annullato in riforma della pronuncia di primo grado (TAR Lazio – Roma, n. 5923/2025) i provvedimenti di indizione della gara oggetto di contestazione. All’origine del contenzioso la decisione del Ministero dell’Interno di indire una gara pubblica per l’affidamento, in un unico lotto, di servizi di gestione della flotta Canadair per un valore base di quasi 480 milioni di euro, ripartendo però i servizi su tre diverse basi operative. AIR SPEA, operatore aereo di dimensioni medio-piccole, riteneva la scelta di attribuire la commessa in un lotto unico illegittima perché non adeguatamente motivata, deducendo un pregiudizio alla effettiva concorrenza e alle possibilità di accesso delle PMI.

Il TAR aveva in precedenza respinto il ricorso di AIR SPEA, ritenendo sufficiente la motivazione offerta dal Ministero, basata sull’unitarietà dell’oggetto e sulle economie di scala, e avvalorando l’integrazione motivazionale fornita dalla stazione appaltante in sede processuale con memoria difensiva. In appello AIR SPEA ha censurato sia la carenza di motivazione negli atti di gara relativi alla mancata suddivisione in lotti quantitativi, sia la prassi di integrare la motivazione in giudizio.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le contestazioni dell’appellante, rilevando, in linea con la recente giurisprudenza, che la motivazione sulle ragioni di non suddividere la gara in lotti deve essere esplicita e preventiva per ciascuno dei possibili criteri previsti dall’art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 (funzionali, prestazionali, quantitativi), e non può essere integrata successivamente in giudizio. Elemento decisivo della pronuncia è stato il richiamo ai principi di promozione della concorrenza e delle opportunità per le micro, piccole e medie imprese, confermando come la motivazione “ex post” sugli effetti negativi della suddivisione in lotti territoriali sia inammissibile.

Così la decisione del Consiglio di Stato ha annullato la gara, precisando l’obbligo delle amministrazioni di motivare dettagliatamente e in via preventiva la scelta di appalto unico e lasciando compensate le spese di giudizio. Le immediate conseguenze della sentenza consistono nell’annullamento della gara per la gestione della flotta Canadair e nella necessità per il Ministero dell’Interno di riesaminare l’intera procedura alla luce dei principi indicati, anche in relazione all’accesso delle PMI e alla legittima suddivisione dei lotti.