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Generali Italia confermata aggiudicataria: il Consiglio di Stato respinge il ricorso Lloyd’s Insurance


Pubblicato il: 1/16/2026

Gli avvocati Daniele Vagnozzi e Giuseppe Cordedda hanno rappresentato Lloyd’s Insurance Company S.A.; gli avvocati Eleonora Papi Rea, Gianluca Lo Bianco e Raffaella Ciardo hanno assistito Enac; l'avvocato Marcello Cardi ha rappresentato Generali Italia Spa.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10185/2025, si è pronunciato sul ricorso presentato da Lloyd’s Insurance Company S.A. nei confronti di Enac e Generali Italia Spa, nell’ambito della procedura CIG B31896DCCD avente ad oggetto l’appalto dei servizi assicurativi per i rischi a cui l’ente è esposto nello svolgimento delle proprie attività istituzionali (Lotto 2: rischi aeronautici e non aeronautici).

Il contenzioso trae origine dal ricorso n. 5735/2025 che mirava alla riforma della sentenza n. 11120/2025 del Tar Lazio (Sezione Terza), relativa alla gara pubblica n. 10680/2024. All’origine della controversia vi è la clausola del disciplinare di gara che, con riferimento al Lotto 2, richiedeva quale requisito tecnico-professionale la presenza, presso l’operatore economico concorrente, di un dipartimento interno per il claim management relativo ai sinistri in ambito aviation/aeroportuale, escludendo il ricorso a strutture esterne o in subappalto.

Lloyd’s Insurance S.a. aveva impugnato la legittimità di tale previsione, contestando l’esclusione dalla gara e la conseguente aggiudicazione a favore di Generali Italia Spa.

Il Tar Lazio aveva già respinto il ricorso principale e quelli aggiunti, valorizzando la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere criteri più stringenti nei bandi di gara, sempre che essi siano attinenti e proporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto. Il Tar aveva ritenuto che l’esclusione di forme di esternalizzazione per la gestione dei sinistri non risultasse né discriminatoria né eccessivamente limitativa, in quanto comunque compatibile con la facoltà per l’operatore economico di ricorrere a strumenti come l’avvalimento o a periti tecnici per specifiche valutazioni, salvaguardando così i profili di professionalità e continuità richiesti.

Con l’appello respinto dal Consiglio di Stato, Lloyd’s Insurance ha reiterato le censure relative alla proporzionalità della clausola e alla presenza, nel diritto europeo e nazionale, di previsioni che riterrebbero fisiologica la possibilità di esternalizzare il claim management. Enac e Generali Italia, dal canto loro, hanno eccepito sia l’inammissibilità che l’infondatezza del gravame, ribadendo la legittimità della lex specialis. Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello, ha riconosciuto la correttezza della sentenza di primo grado, osservando che la clausola contestata è coerente con la normativa vigente (art. 10, d.lgs. 36/2023 e art. 58 direttiva UE 2014/24), nonché proporzionata e giustificata alla luce della specificità e complessità delle attività oggetto dell’appalto.

La pronuncia valorizza, inoltre, la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuare requisiti di partecipazione che assicurino la continuità e affidabilità del servizio, senza violare i principi di concorrenza, e sottolinea che le eccezioni sollevate sugli effetti limitativi della clausola sono prive di riscontro concreto nella vicenda.

La decisione comporta la conferma della legittimità dell’esclusione di Lloyd’s Insurance dalla gara relativa al Lotto 2 e la definitiva aggiudicazione in favore di Generali Italia Spa. Non sono state riconosciute liti temerarie, vista la complessità delle questioni esaminate, e le spese sono state integralmente compensate tra le parti.