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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del GSE sulla non addizionalità tecnologica nel tessile


Pubblicato il: 1/16/2026

Gli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha deciso definitivamente sull’appello n. 1044/2023, promosso da Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.A. contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 9219/2022. Il contenzioso aveva ad oggetto il riconoscimento dei certificati bianchi, strumenti incentivanti per interventi di efficienza energetica, relativi a un progetto presentato da Albini Energia S.r.l. nel settore tessile.

La vicenda trae origine da una richiesta di Albini Energia S.r.l.– società ESCO certificata – che, per conto della ditta Candeggio la Briantea S.r.l., aveva proceduto con la presentazione di un progetto di recupero calore industriale mediante scambiatore, all’interno dello stabilimento di Arcore nel 2013. Tale intervento mirava a ottimizzare i consumi energetici e accedere, così, al meccanismo dei certificati bianchi secondo quanto previsto dalla disciplina vigente (DM 28 dicembre 2012). Dopo la fase istruttoria e alcune richieste di chiarimento, il GSE respingeva la richiesta di verifica e certificazione (RVC), ritenendo che i risparmi energetici dichiarati non fossero addizionali, ma sarebbero comunque derivati da soluzioni tecnologiche già standard all’epoca.

Albini Energia aveva impugnato il provvedimento di rigetto davanti al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla percezione dei certificati bianchi. Il TAR, con sentenza n. 9219/2022, aveva accolto il ricorso, ravvisando un vizio di istruttoria e di motivazione nel comportamento del GSE, evidenziando come, in casi analoghi e sulla base di ulteriore documentazione, il Gestore avesse riconosciuto la validità di interventi simili.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha accolto l’appello del GSE, ritenendo infondata la censura sollevata dal TAR. In particolare, è stato sottolineato che il precedente richiamato (un progetto simile presso altro sito produttivo con installazione di doppio scambiatore) non era perfettamente sovrapponibile a quello di specie, che prevedeva invece l’installazione singola. Secondo la pronuncia, non sussiste l’onere per l’amministrazione di uniformarsi a valutazioni svolte in altri procedimenti caratterizzati da presupposti differenti, né la legittimità di un procedimento può essere inficiata da illegittimità di provvedimenti assunti in casi diversi.

Elemento centrale ai fini del giudizio è stata la valutazione dell’addizionalità tecnologica: il Consiglio di Stato ha confermato che nel 2013 l’installazione di un primo scambiatore di calore rappresentava una soluzione tecnologica standard e non costituiva, quindi, un risparmio addizionale idoneo a legittimare l’accesso ai certificati bianchi. Ha quindi escluso l’analogia con il caso in cui l’integrazione di un secondo scambiatore introduca una maggiore efficienza e addizionalità.

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello del GSE, riformato la decisione di primo grado e respinto il ricorso di Albini Energia S.r.l. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, per equità, lasciando ciascuna parte gravata delle proprie. Dal punto di vista giuridico, la sentenza ribadisce il principio di autonomia dei procedimenti amministrativi e la centralità della nozione di addizionalità nell’accesso alle misure incentivanti per l’efficienza energetica.