Sudtirolgas vede accolte le sue istanze: il Consiglio di Stato converte l'azione sull'ottemperanza Arera
Pubblicato il: 1/16/2026
Gli avvocati Luigi Giuri e Marco Massimino hanno rappresentato Sudtirolgas Spa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10196 del 2025 (RG n. 3972/2025), è intervenuto sul ricorso promosso da Sudtirolgas Spa, per l’ottemperanza della sentenza n. 10295/2023 del medesimo Consiglio, contro la delibera Arera n. 570/2019/R/gas e le successive delibere n. 87/2025 e n. 98/2025. La controversia coinvolgeva come parti Sudtirolgas Spa e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), nonché, quale controinteressata, Selgas S.r.l., non costituita in giudizio.
La vicenda trae origine dalla determinazione delle tariffe di distribuzione del gas per il periodo 2020-2025, con particolare contestazione riguardo al calcolo dei costi operativi effettivi del 2018 (COE 2018) per le piccole imprese del settore. Già il TAR Lombardia, con sentenza n. 1689/2023, aveva riconosciuto irregolarità nell’istruttoria svolta da Arera, rilevando che la metodologia adottata per il campionamento e il calcolo dei costi era poco rappresentativa e aveva portato all’introduzione di fattori e parametri non corretti nella determinazione delle tariffe e nell’imposizione di un x factor meno favorevole alle piccole imprese. Quel giudizio aveva imposto ad Arera di rivedere in aumento i costi riconosciuti e in diminuzione il tasso di recupero della produttività.
In appello, la sentenza n. 10295/2023 del Consiglio di Stato aveva in parte confermato l’orientamento del TAR, imponendo ad Arera una più corretta rideterminazione dei parametri contestati, pur respingendo alcune ulteriori censure di Sudtirolgas, tra cui quelle sulla differenziazione dell’x factor. A seguito di queste pronunce, Arera aveva adottato le delibere n. 87/2025 e n. 98/2025, attraverso cui ridefiniva, anche retroattivamente, i criteri tariffari e i vari coefficienti di calcolo per le diverse classi di imprese.
Sudtirolgas, ritenendo che le nuove delibere fossero comunque in violazione o elusione del giudicato, aveva proposto un nuovo ricorso per ottemperanza, chiedendone la nullità o, in subordine, la conversione in azione di annullamento. Arera si era costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso, poiché riteneva che la società riproponesse censure già definite nei precedenti giudizi.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato infondata l’eccezione di inammissibilità, rilevando che le critiche di Sudtirolgas non costituivano mera riproposizione di questioni già respinte, bensì concernevano l’esatta portata del giudicato ed il suo rispetto da parte dell’Autorità. Tuttavia, il Consiglio ha chiarito che le doglianze di Sudtirolgas investivano profili di legittimità dell’azione amministrativa successiva al giudicato, rientranti quindi nella cognizione ordinaria e non nel giudizio di ottemperanza. Quanto agli aspetti sostanziali, il giudicato riguardava esclusivamente la corretta rideterminazione del COE 2018 e non implicava vincoli più estesi sulle modalità di riparametrazione dei coefficienti tariffari o sulla rimodulazione del fattore x.
La decisione finale sancisce la conversione dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento, rinviando ogni valutazione di merito al TAR Lombardia, sede di Milano. Sudtirolgas avrà trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza, per la riassunzione della causa. Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato ha preservato il diritto d’azione e la sostanza delle censure di parte ricorrente, salvaguardando gli effetti economici e giuridici delle delibere Arera fino all’esito del nuovo giudizio innanzi al giudice amministrativo di primo grado.

