Vittoria di Blue Tourism Srl sull'annullamento dei dinieghi al progetto di riqualificazione
Pubblicato il: 1/7/2026
L'avvocato Saverio Sticchi Damiani ha assistito Blue Tourism S.r.l.; l'avvocato Tiziana Teresa Colelli ha rappresentato la Regione Puglia.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10200/2025 (n. 2052/2022 reg. ric.), ha esaminato il contenzioso promosso da Blue Tourism S.r.l. contro la Regione Puglia riguardante il rigetto del progetto di riqualificazione edilizia di un opificio dismesso a Giovinazzo, da convertire in struttura turistico-ricettiva.
Il procedimento trae origine dalla sentenza del TAR Puglia n. 1816/2021. Il caso riguarda la presentazione da parte di Blue Tourism, il 13 gennaio 2015, di un progetto di ristrutturazione di un opificio degli anni '60, con il fine di trasformarlo da destinazione industriale a turistica, riqualificando un immobile di circa 15.827 mc ubicato a 20 metri dalla battigia.
Nonostante il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e del provvedimento unico edilizio da parte del Comune di Giovinazzo, la Regione Puglia, durante l’istruttoria connessa ai finanziamenti FESR, imponeva l’assoggettamento del progetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), negando successivamente tale valutazione e, di conseguenza, il Permesso Unico Ambientale Regionale (PAUR) e l’accesso ai finanziamenti. Blue Tourism ricorreva quindi presso il TAR avverso la determina di assoggettamento a VIA (n. 339/2019), il provvedimento di giudizio negativo sulla VIA (n. 87/2021), il diniego del PAUR (n. 114/2021) e la comunicazione di non ammissibilità ai fondi FESR del 2021.
Il TAR rigettava le censure, ritenendo che il progetto – per le sue dimensioni e la posizione in area costiera – dovesse essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, respingendo i rilievi circa la presunta esclusione di tale obbligo nel caso di recuperi senza nuova edificazione. Veniva inoltre ritenuta legittima la negazione della VIA e quindi il diniego al progetto.
Il Consiglio di Stato, nel valutare l’appello, ha affrontato due aspetti principali. Sul primo motivo, la fondatezza dell’assoggettamento a VIA, il Collegio ha avallato le ragioni della Regione, chiarendo che la normativa nazionale prevale su quella regionale e che anche gli interventi di recupero di manufatti esistenti, se comportanti nuova realizzazione rilevante (come l’interrato previsto dal progetto), vanno sottoposti a verifica se superate le soglie vigenti, specie in aree costiere. Ha inoltre escluso che modifiche legislative regionali successive potessero incidere retroattivamente sulle procedure già avviate.
In merito al secondo motivo, il Consiglio di Stato ha evidenziato gravi carenze istruttorie e contraddittorietà nei pareri regionali ostativi, sia rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche comunali e ai pareri favorevoli della Soprintendenza, sia per l’assenza di puntuali indicazioni sulle modalità di mitigazione degli impatti offerti dalla società appellante. Sul punto, la sentenza sottolinea l’errata sottovalutazione dei pareri della Soprintendenza e la mancata valutazione comparativa tra le ipotesi alternative di utilizzo del sito, così come la possibilità di integrare la tutela ambientale mediante prescrizioni.
La decisione si traduce quindi in una parziale riforma della sentenza del TAR: vengono annullati il giudizio negativo di compatibilità ambientale, il diniego del PAUR e la comunicazione di inammissibilità al finanziamento, con obbligo della Regione Puglia di riattivare il procedimento entro 30 giorni su istanza della società. Gli oneri economici legati alle spese di lite sono compensati tra tutte le parti, riconoscendo la reciproca soccombenza. Questa pronuncia ristabilisce la necessità di un’istruttoria tecnica completa, dando rilievo ai pareri paesaggistici e all’apporto collaborativo del privato, incidendo positivamente sulle prospettive di recupero degli insediamenti industriali abbandonati in aree sensibili.

