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Il Consiglio di Stato dà ragione all'A.O.R. San Carlo sulla revisione prezzi


Pubblicato il: 1/9/2026

L’avvocato Maria Pia Lavieri ha assistito l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza. L’avvocato Corrado Curzi ha rappresentato Beckman Coulter S.r.l.

Il contenzioso oggetto della decisione del Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza n. 10203/2025), verteva fra l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e la società Beckman Coulter S.r.l. (ricorso n. 4764/2025 RG), ed aveva ad oggetto la legittimità del diniego da parte dell’amministrazione all’istanza di revisione dei prezzi presentata dal fornitore.

La vicenda trae origine da una richiesta del 1° febbraio 2023, con cui Beckman Coulter S.r.l. aveva domandato l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, relativamente a forniture di reagenti e consumabili per i laboratori dell’A.O.R. San Carlo e dell’ASP di Potenza su specifici lotti.

La società chiedeva il riconoscimento di un incremento dell’11,30% a partire dal 1° gennaio 2023, giustificandolo con la variazione dell’indice ISTAT-FOI. A fronte dell’inerzia dell’azienda, l’operatore privato aveva reiterato la richiesta il 31 marzo 2023, indicando che la revisione avrebbe dovuto riferirsi a tutte le forniture erogate dopo il primo anno di contratto e condurre a un conguaglio rispetto ai prezzi già fatturati. L’Azienda Ospedaliera aveva prima temporeggiato e poi, con nota del 30 aprile 2024, aveva respinto formalmente l’istanza. Motivava il diniego sulla base della mancata dimostrazione da parte della società di circostanze eccezionali e imprevedibili, oltre all’avvenuta rinegoziazione delle condizioni contrattuali in sede di rinnovo e all’assenza di un diritto automatico all’adeguamento prezzi.

Beckman Coulter S.r.l. aveva quindi impugnato il diniego davanti al TAR della Basilicata, che con sentenza n. 213/2025 aveva dato parzialmente ragione alla ricorrente, imponendo all’Azienda un nuovo riesame dell’istanza, ma aveva respinto la domanda di condanna all’adeguamento dei prezzi. L’Azienda Ospedaliera proponeva appello al Consiglio di Stato, sostenendo che la fase successiva alla scadenza originaria dei contratti costituiva un vero e proprio rinnovo (e non una mera proroga), incompatibile con la revisione automatica dei prezzi, e che comunque la società non aveva fornito prova della perdita di equilibrio contrattuale.

Il Consiglio di Stato, dopo attenta ricostruzione della disciplina applicabile (art. 115 d.lgs. 163/2006) e della differenza tra rinnovo e proroga contrattuale, ha chiarito che la revisione dei prezzi non opera automaticamente in caso di rinnovo a seguito di rinegoziazione sostanziale delle condizioni, dovendo invece fondarsi su un’istruttoria che accerti un’effettiva alterazione dell’equilibrio economico del contratto.

La Corte ha ravvisato che nel caso in esame la prosecuzione dei rapporti contrattuali era avvenuta tramite rinnovo e non proroga, e che la manifestazione negoziale, anche in relazione alla conferma delle condizioni originarie per alcuni lotti, era sufficiente per escludere l’applicazione automatica della revisione prezzi. Sotto il profilo probatorio, i giudici hanno escluso che la semplice variazione degli indici ISTAT-FOI costituisca di per sé presupposto sufficiente per ottenere la revisione, in assenza di una dimostrazione analitica e puntuale dell’effettivo squilibrio contrattuale venutosi a creare.

La Corte ha infatti giudicato inidonei, a tal fine, sia i riferimenti generali ad aumenti di costi che le relazioni prodotte da parte della società, che non erano state in grado di mostrare come le variazioni avessero effettivamente inciso sull’equilibrio e sulla sostenibilità economica del contratto. La decisione del Consiglio di Stato accoglie quindi l’appello dell’Azienda Ospedaliera, respingendo in toto il ricorso di primo grado proposto da Beckman Coulter S.r.l.

Le conseguenze della sentenza sono di rilievo: non solo viene confermato il diniego di revisione prezzi, ma si consolida un orientamento restrittivo a tutela dell’autonomia contrattuale delle parti e dell’interesse pubblico, ribadendo che l’adeguamento dei prezzi contrattuali nelle forniture pubbliche può trovare spazio solo laddove ne sia data rigorosa prova in concreto. Le spese del doppio grado sono comunque compensate.