Villa Maria ottiene conferma sul diritto al budget per le prestazioni di alta specialità
Pubblicato il: 1/12/2026
Gli avvocati Salvatore Di Pardo e Katia Palladino hanno assistito la Casa di Cura Villa Maria S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato con sentenza n. 10205/2025, relativa al ricorso n. 898/2024, nel contenzioso che ha visto opposti la Casa di Cura "Villa Maria" S.r.l. e la Regione Molise – insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Commissario ad acta e Conferenza Permanente Stato-Regioni – avente ad oggetto la legittimità della determinazione del budget per le prestazioni sanitarie integrative di alta complessità per l’anno 2019 nel Sistema Sanitario Regionale molisano.
La controversia è nata dall’impugnazione, da parte di Villa Maria, del decreto del Commissario ad acta n. 18/2022, con cui si disponeva l'annullamento parziale di precedenti decreti relativi alla quantificazione dei tetti di spesa sanitaria. La struttura privata lamentava che il provvedimento non recepisse correttamente le precedenti decisioni giurisdizionali (TAR Molise n. 95/2021 e Consiglio di Stato n. 4375/2023), mantenendo la soppressione della specifica voce di budget per le prestazioni integrative di alta complessità, già oggetto di censura nelle sentenze annullate.
Il TAR Molise, con sentenza n. 312/2023, aveva accolto la domanda di Villa Maria, imponendo all’amministrazione il ripristino della voce addizionale di budget per le predette prestazioni, da determinare tramite contraddittorio e sulla base della domanda storica, sottolineando l’illegittimità del taglio "a sorpresa" di una intera categoria di prestazioni.
Le amministrazioni regionali e statali hanno appellato la sentenza, sostenendo che i limiti di spesa derivassero dalla stringente disciplina nazionale sui budget sanitari delle regioni sottoposte a Piano di Rientro, come il Molise, e che non fosse possibile, a consuntivo chiuso, riconoscere budget aggiuntivi per prestazioni integrative a favore di pazienti regionali.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze degli enti pubblici, rilevando come la normativa nazionale consentisse comunque, nell’applicazione concreta, di prevedere appositi budget per le prestazioni di alta complessità sia a favore di pazienti extraregionali sia, a maggior ragione, a favore dei residenti, e che la soppressione della specifica voce si ponesse in violazione dei principi affermati nelle precedenti pronunce giurisdizionali. Ha inoltre sottolineato come la scelta dell’amministrazione di assimilare queste prestazioni al budget ordinario, senza un confronto contraddittorio e a consuntivo chiuso, non fosse suffragata né normativamente né probatoriamente.
Con la decisione del 22 dicembre 2025, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello delle amministrazioni, confermando quanto disposto dal TAR Molise. Ne discende per Villa Maria il diritto a veder ripristinata la voce di budget relativa alle prestazioni integrative di alta specialità per il 2019, determinata secondo i criteri enunciati, senza ulteriori decurtazioni con effetti a sorpresa. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, mentre la sentenza dovrà essere eseguita dall’autorità amministrativa.

