Inwit vede confermata l’autorizzazione per la stazione radio base a Sondrio
Pubblicato il: 1/13/2026
Gli avvocati Monica Cabello e Luigi Cesaro hanno rappresentato Commerciale Paganoni S.p.A.; gli avvocati Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo hanno affiancato il Comune di Sondrio; l'avvocato Domenico Ielo ha assistito Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit).
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10218/2025 (RG n. 6955/2024), si è pronunciato sul contenzioso promosso da Commerciale Paganoni S.p.A. contro il Comune di Sondrio e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit), relativo all’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base (SRB) in via Guicciardi, Sondrio.
L’oggetto della lite era il provvedimento comunale del 24 ottobre 2022 che aveva autorizzato Inwit e Vodafone Italia S.p.A. a installare la SRB nelle vicinanze di uno stabilimento industriale di proprietà di Commerciale Paganoni S.p.A., contenente serbatoi di GPL soggetti alla normativa sugli incidenti rilevanti.
La vicenda trae origine dalla preoccupazione di Commerciale Paganoni, proprietaria di un impianto a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015, che lamentava diversi vizi di legittimità nel provvedimento autorizzatorio, tra cui il mancato rispetto della disciplina sulle zone a rischio, l’assenza di una adeguata istruttoria sulle interferenze tra la SRB e il deposito di GPL, e l’omessa applicazione del principio di precauzione.
L’appellante dichiarava che lo strumento urbanistico comunale (PGT/ERIR) imponeva vincoli stringenti, sottolineando il rischio di aggravamento delle possibilità di incidente e la mancanza di analisi specifiche sull’impatto dell’impianto di telecomunicazioni. In primo grado, il TAR Lombardia aveva rigettato il ricorso di Paganoni, ritenendo corretto il procedimento seguito dal Comune di Sondrio, l’assenza di obblighi di coinvolgimento di ulteriori enti nell’autorizzazione ex artt. 44 e 49 del D.Lgs. 259/2003, e che la SRB non rientrasse tra le strutture oggetto di vincolo per la vicinanza a impianti a rischio rilevante.
Le ulteriori attività istruttorie disposte dal Comune dopo le rimostranze dell’appellante non alteravano la legittimità dell’autorizzazione rilasciata, né emergevano vizi di eccesso di potere per istruttoria carente. Nel giudizio di appello, Commerciale Paganoni insisteva nel denunciare la violazione del principio di precauzione e delle regole di pianificazione territoriale per le aree a rischio, contestando nuovamente la mancata valutazione di interferenze tra SRB e deposito GPL e sostenendo la necessità di coinvolgere ulteriori enti tecnici.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha riscontrato la genericità e l’inammissibilità di molte deduzioni, osservando come la normativa richieda solo che questi rischi vengano esaminati in sede di pianificazione urbanistica e non nel singolo procedimento amministrativo. La presenza della SRB, priva di ordinaria presenza di persone, non contrasta con i vincoli ERIR né con il D.Lgs. 105/2015, e la procedura si è svolta regolarmente.
Gli elementi giuridici ritenuti decisivi sono stati la differenza tra obblighi di pianificazione urbanistica e procedurali, la corretta applicazione della disciplina di settore (D.Lgs. 259/2003), la natura delle aree limitrofe individuate dal PGT/ERIR e la distinzione delle competenze degli enti coinvolti. La sentenza sottolinea che successive richieste istruttorie da parte del Comune (come la consultazione dei Vigili del Fuoco e la richiesta di documentazione a Inwit) sono state adottate a tutela di ogni profilo di sicurezza ma non costituiscono adempimenti illegittimamente omessi in fase autorizzatoria.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Commerciale Paganoni, confermando la legittimità dell’autorizzazione e condannando la società appellante al pagamento delle spese legali (€3.000 per ciascuna parte appellata, oltre accessori). La pronuncia consolida la distinzione tra principi urbanistici e procedimenti amministrativi puntuali, ribadendo i limiti degli obblighi istruttori dei Comuni in caso di impianti a rischio rilevante.

