Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

GSE conferma la legittimità del rigetto per incentivi inefficaci richiesti da Solgen


Pubblicato il: 1/14/2026

Gli avvocati Ettore Bonaccorsi e Alessandra Mari hanno rappresentato Solgen S.r.l.; gli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è recentemente pronunciato sull’appello proposto da Solgen S.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., relativo al rigetto di alcune richieste di verifica e certificazione (RVC) per l’ottenimento dei cd. Certificati Bianchi. La causa, identificata con numero di registro generale 1193/2023, trae origine dalla sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione Terza, n. 8260/2022.

La vicenda prende le mosse da un’istanza presentata da Solgen nel 2012 nell’interesse di Sinterama S.p.A., con cui si chiedeva l’accesso agli incentivi previsti per gli interventi di efficientamento energetico ai sensi del d.m. 28 dicembre 2012, n. 261. Dopo una prima approvazione della proposta da parte dell’allora AEEG e tre esiti positivi per le RVC, nel 2017 il GSE ha rigettato la quarta richiesta, ritenendo che i risparmi non fossero "addizionali" – poiché la tecnologia era divenuta standard – e che il valore di baseline indicato non permettesse di calcolare correttamente i risparmi netti.

Solgen ha impugnato il rigetto dinanzi al T.A.R. sostenendo che l’addizionalità doveva essere valutata anche con criteri tecnologici e non solo economico-finanziari, e lamentando la presunta illegittimità dell’istruttoria GSE, richiamando anche presunte violazioni di legge e principi comunitari. Sono seguiti ricorsi aggiuntivi dopo ulteriori provvedimenti negativi, contestando interpretazione delle norme sopravvenute e il corretto esercizio dei poteri da parte del GSE.

Il Tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso principale e quelli aggiuntivi, affermando la centralità del requisito dell’addizionalità economico-finanziaria, la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella valutazione del valore di baseline e l’insussistenza di affidamento tutelabile in capo alla ricorrente. Il T.A.R. ha inoltre escluso l’applicabilità retroattiva della normativa sopravvenuta al caso di specie e ha ritenuto che la disciplina sui termini e sulla motivazione fosse stata rispettata da GSE.

Il Consiglio di Stato ha confermato la linea del primo grado, ribadendo che il sistema dei Certificati Bianchi richiede dimostrazione dell’addizionalità non solo tecnica, ma anche economica, ovvero che l’intervento incentivato non si sarebbe ripagato senza il meccanismo premiale. Nel caso di Solgen, l’investimento risultava con un payback inferiore all’anno, condizione che esclude la necessità di incentivo pubblico. La valutazione discrezionale di GSE, secondo i giudici, non è risultata viziata da illogicità o travisamento dei fatti. I giudici amministrativi hanno dunque rigettato ogni doglianza in punto di illegittimità procedimentale, errata qualificazione dei provvedimenti GSE, applicazione del diritto sopravvenuto e mancata motivazione, valorizzando le pronunce giurisprudenziali più recenti che chiariscono i limiti e le modalità di esercizio dei poteri dell’ente gestore in materia di incentivazione energetica.

Con la sentenza pubblicata il 22 dicembre 2025 (n. 10226/2025), il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello di Solgen S.r.l., condannandola anche al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 4.000 oltre accessori di legge. L’esito cristallizza non solo il rigetto delle richieste di incentivo, ma anche la correttezza della procedura amministrativa e della ricostruzione giuridica operata da GSE nella gestione degli incentivi pubblici.