Il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano ottiene la riforma della sentenza sulla gara per l’impianto fotovoltaico
Pubblicato il: 1/8/2026
L’avvocato Stefano La Marca ha assistito il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano. L’avvocato Francesco Migliarotti ha rappresentato Consorzio stabile Infratech s.c. a r.l., mentre gli avvocati Antonio Bifolco e Alfredo Cincotti hanno affiancato Progress Impianti Group s.r.l.
La Sezione Quinta del Consiglio di Stato si è pronunciata sull'appello n. 6341/2025, promosso dal Consorzio di bonifica del Sannio Alifano in relazione alla procedura CIG B2CA871B02 per la progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante in località Presenzano 2, nel Comune di Presenzano (CE), per un importo di 882.050,24 euro. Le parti processuali coinvolte sono state, oltre al Consorzio di bonifica, il Consorzio stabile Infratech s.c. a r.l. (secondo classificato) e Progress Impianti Group s.r.l. (aggiudicataria della gara).
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di Infratech, degli atti con cui il Consorzio di bonifica aveva aggiudicato la gara a Progress, contestando in particolare il punteggio ricevuto in relazione al subcriterio 4.1 (“Struttura di sostegno dei pannelli”), che prevede l’assegnazione di 10 punti per un’altezza libera sotto i pannelli pari o superiore a 2,10 metri, da dimostrare mediante opportuna scheda tecnica. Infratech lamentava la presunta erroneità valutativa e la disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi, chiedendo – tra le altre cose – l'annullamento degli atti contestati, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro nell’esecuzione del medesimo.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 5603/2025, aveva accolto il ricorso di Infratech, annullando gli atti impugnati, dichiarando l’inefficacia del contratto e ordinando il subentro del ricorrente. Il Consorzio di bonifica ha quindi presentato appello avverso tale decisione e chiesto la sospensione degli effetti, poi accolta con ordinanza. Nel corso del giudizio di appello si sono costituiti sia Infratech che Progress.
L’elemento determinante della controversia è stato il rispetto delle indicazioni di gara per l’attribuzione del punteggio relativo al subcriterio 4.1. Secondo la legge di gara, il punteggio pieno sarebbe stato attribuito esclusivamente qualora l’altezza fosse stata illustrata e documentata tramite scheda tecnica specifica. Dall’esame degli atti risulta che, mentre Progress aveva fornito una dettagliata relazione tecnica con tutte le specifiche richieste, Infratech si era limitata ad un’impegno generico non comprovato nei termini di gara, senza documentazione tecnica idonea. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto legittima l’attribuzione di zero punti da parte della stazione appaltante all'offerta di Infratech, in quanto conforme al disciplinare e ai chiarimenti inviati alle imprese partecipanti.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Consorzio di bonifica, in riforma della decisione del Tar Campania, respingendo integralmente il ricorso introduttivo di Infratech. Le conseguenze derivanti dalla pronuncia consistono nella piena conferma dell’aggiudicazione a Progress Impianti Group s.r.l. e nel venir meno degli effetti della declaratoria di inefficacia contrattuale e del subentro disposti dal Tar. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità e novità delle questioni affrontate.

