Il Consiglio di Stato conferma il contributo ART a carico di CMA CGM Italy
Pubblicato il: 1/8/2026
Gli avvocati Leonardo De Vecchi, Carlo Solari e Davide Magnolia hanno assistito CMA CGM Italy S.r.l. a S.U.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10241/2025 (R.G. n. 3700 del 2024), si è pronunciato in merito al ricorso presentato da CMA CGM Italy S.r.l. a S.U. contro l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al centro della controversia vi era il pagamento del contributo per il funzionamento di ART e i relativi obblighi dichiarativi per l’anno 2022.
La società ricorrente, che svolge attività esclusiva di agenzia marittima per conto dell’armatore francese CMA sul territorio italiano, aveva impugnato la richiesta di versamento avanzata da ART sulla base della delibera 16 dicembre 2021 n.181 e della conseguente determina operativa del Segretario generale ART del 15 marzo 2022 n. 27. Oggetto dell’impugnazione era sia la soggezione della CMA CGM Italy al contributo, sia gli obblighi dichiarativi correlati, contestando l’applicabilità della norma in quanto, a detta della società, l’attività di agenzia marittima non rientrerebbe nel perimetro regolatorio dell’ART.
Con sentenza n. 86 del 27 gennaio 2024, il TAR Piemonte aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando alcuni atti impugnati e ritenendo fondata la doglianza circa la disposizione che imponeva all’agente marittimo l’obbligo di versare il contributo anche per conto dei vettori esteri.
CMA CGM Italy aveva quindi interposto appello, sostenendo la mancanza dei presupposti giuridici per l’assoggettamento al contributo, non svolgendo servizi di trasporto ma solo attività ausiliarie per conto di armatori. La società lamentava inoltre, tra le altre, l’assenza di motivazione nelle delibere ART circa la determinazione della misura contributiva. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e ART; Rete Ferroviaria Italiana non si è costituita.
Il Consiglio di Stato ha ribadito quanto già affermato in precedenti pronunce, sia per l’anno 2019 sia per gli anni successivi (sentenze n. 6245/2024 e n. 4645/2023), secondo cui la nozione di operazioni e servizi portuali è da intendersi in senso ampio, comprendendo sia servizi strumentali che connessi al trasporto marittimo. Secondo la Sezione, il legislatore intende attrarre nel perimetro della contribuzione anche gli agenti marittimi operanti quale parte integrante della filiera logistica soggetta alla regolazione ART, indipendentemente dall’esecuzione diretta di trasporto di merci. La stessa delibera ART n. 181/2021, oggetto del giudizio, include espressamente i servizi di agenzia/raccomandazione marittima tra le attività soggette a contributo. Quanto alla quantificazione del contributo, stabilito nello 0,6 per mille del fatturato, i giudici hanno rilevato come tale misura sia imposta dalla norma primaria di riferimento, senza che ne sia stato comprovato il carattere arbitrario.
La decisione finale, quindi, ha visto la conferma dell’onere contributivo a carico di CMA CGM Italy, con il rigetto dell’appello e la condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, pari a 3.000 euro in favore di ART. Le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia sono state invece compensate.

