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Trotta Bus Services ottiene la conferma della revoca dell'appalto trasporti


Pubblicato il: 1/8/2026

Gli Avvocati Silvia Lanzaro, Alessandro Bonanni e Daniele Bracci hanno assistito Trotta Bus Services S.p.A.; gli Avvocati Michele Rosario Luca Lioi e Giuseppe Reale hanno rappresentato Società Autocooperative Trasporti Italiani – Sati S.p.A.; l’Avvocato Claudia Angiolini ha rappresentato il Comune di Campobasso.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 10245/2025 (ric. n. 5178/2025), pubblicata il 23 dicembre 2025, si è pronunciato sulla revocazione inerente la controversia per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Campobasso. La vicenda ha visto coinvolte la Società Autocooperative Trasporti Italiani – Sati S.p.A. (SATI), l’impresa seconda classificata, Trotta Bus Services S.p.A., e il Comune di Campobasso.

Il caso trae origine dalla procedura aperta indetta per l’assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale. SATI S.p.A. era risultata aggiudicataria. Trotta Bus Services S.p.A., seconda classificata, e GTM s.r.l., terza classificata, avevano impugnato l’aggiudicazione. Il TAR aveva respinto il ricorso di GTM, ma accolto quello di Trotta, annullando l'aggiudicazione in favore di SATI per nullità del contratto di avvalimento, dichiarando così l’inefficacia del contratto stipulato e precludendo il subentro. In appello, sia SATI, il Comune che GTM avevano contestato la sentenza di primo grado, ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4198/2025, aveva rigettato tutti i ricorsi, confermando quanto stabilito dal TAR.

SATI S.p.A., a seguito della decisione sfavorevole in appello, aveva proposto ricorso in revocazione contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 4198/2025, articolando censure in merito a una presunta mancata considerazione di alcuni motivi di impugnazione e all’omesso esame sulla nullità di una specifica clausola del disciplinare di gara. Trotta Bus Services S.p.A. e il Comune di Campobasso si erano costituiti chiedendo il rigetto del ricorso in revocazione.

Nel corso del nuovo giudizio, tuttavia, la stessa SATI, il 21 ottobre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione della causa. Il Consiglio di Stato ha dunque preso atto di tale dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, applicando il principio dispositivo anche al giudizio amministrativo, e dichiarando il ricorso improcedibile, con integrale compensazione delle spese vista la peculiarità della vicenda.

Elemento decisivo per la risoluzione della controversia è stato il riconoscimento della nullità del contratto di avvalimento redatto da SATI per la partecipazione, e la dichiarazione resa dalla stessa società circa la carenza dei requisiti necessari al momento della domanda, precludendo così ogni possibilità di sanatoria mediante soccorso istruttorio.

La conseguenza immediata della sentenza è la definitiva improcedibilità del ricorso di SATI in revocazione, che consolida la perdita dell’aggiudicazione da parte della società e avvalora la posizione di Trotta Bus Services S.p.A. Ulteriori effetti sono l’integrale compensazione delle spese tra le parti e il mantenimento degli esiti della sentenza di rigetto già pronunciata dal Consiglio di Stato sul ricorso principale.