Agcom ottiene conferma: respinto il ricorso per revocazione di Gmh
Pubblicato il: 1/8/2026
L’avvocato Italo Sciscione ha assistito Gmh S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha pronunciato la sentenza n. 10251/2025 sul ricorso per revocazione n. 6613/2024 promosso da Gmh S.p.A. contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e il Ministero della Salute. Il procedimento riguarda la richiesta della società avverso la sentenza n. 5715/2024, che a sua volta aveva respinto l’appello di Gmh volto a ottenere l’annullamento di una sanzione amministrativa di 264.967,50 euro comminata dall’Agcom tramite delibera n. 72/19/CSP del 27 marzo 2019, nonché del parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità.
La vicenda trae origine dall’ordinanza ingiunzione dell’Agcom nei confronti di Gmh per asserite violazioni della normativa in materia di comunicazioni e tutela dei minori, in particolare per la violazione degli artt. 3, 36-bis, 40 e 34 del D.Lgs. 177/2005 oltre a specifiche previsioni del codice di autoregolamentazione media e minori. La contestazione si concentrava sull’applicazione del regime del cumulo giuridico, ritenendo che la moltiplicazione della sanzione fosse sproporzionata rispetto alle due sole violazioni rilevate.
Il giudizio ha avuto un primo passaggio presso il TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso di Gmh, successivamente confermato dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello, facendo infine seguito il presente ricorso per revocazione dinanzi allo stesso Consiglio di Stato.
Elemento centrale della controversia è stato l’asserito errore percettivo della Sezione VI del Consiglio di Stato sul petitum del ricorso in appello. Gmh ha lamentato l’omessa pronuncia sulla censura relativa all’errata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, sostenendo che la decisione si sarebbe basata su una incompleta considerazione delle domande proposte.
Tuttavia il Consiglio di Stato ha argomentato che, secondo il quadro normativo e la costante giurisprudenza, solo un errore di fatto revocatorio, non un errore di diritto o una violazione dell’art. 112 c.p.c., può giustificare la revocazione. Ha inoltre evidenziato che, nella motivazione della sentenza oggetto di revocazione, risultava chiaramente che il Collegio aveva percepito e considerato il motivo relativo all’applicazione del cumulo giuridico.
Alla luce di questi rilievi, il Consiglio ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione promosso da Gmh, poiché l’errore prospettato si configura, al massimo, come errore di diritto, il quale non è suscettibile di fondare la revocazione della sentenza, e non come svista percettiva su elementi di fatto. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, essendo stata riconosciuta la complessità della materia. La pronuncia conferma, dunque, la decisione precedente e la sanzione a carico della società ricorrente resta efficace, consolidando per l’Agcom l’esito positivo della lunga vicenda giudiziaria.

