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L’Autorità di Regolazione dei Trasporti vede confermata la pretesa contributiva contro IFL Spedizioni


Pubblicato il: 1/8/2026

Gli avvocati Davide Magnolia, Leonardo De Vecchi e Carlo Solari hanno assistito IFL Spedizioni S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10252/2025 (RG n. 3699/2024), si è pronunciato sulla controversia tra IFL Spedizioni S.p.A. e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), avente ad oggetto la legittimità della richiesta contributiva imposta a IFL per il funzionamento dell’Autorità stessa, riferita all’anno 2022. Nel giudizio era altresì coinvolta la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. non si è costituita in giudizio.

L’origine della controversia risiede nella richiesta, da parte dell’ART, del pagamento del contributo annuale, in applicazione delle misure adottate con delibera ART n. 181 del 16 dicembre 2021 e della determina del Segretario generale n. 27 del 15 marzo 2022, a carico di IFL Spedizioni S.p.A., società attiva nel settore delle spedizioni e della logistica. IFL aveva dedotto di essere operatore "spedizioniere puro" e perciò esclusa dal perimetro contributivo, contestando sia la ricostruzione del presupposto soggettivo che l’iter motivazionale degli atti impugnati e sollevando dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 37, comma 6, lett. b), del D.L. 201/2011, anche alla luce dei mutati riferimenti normativi post-2018.

Nella fase di primo grado, il TAR Piemonte (sent. n. 87/2024) aveva respinto il ricorso, riconoscendo la piena legittimità delle pretese ART. In appello, IFL ha riproposto una pluralità di motivi – tra cui la deduzione di un’erronea applicazione della normativa, difetto di motivazione, il venir meno del presupposto amministrativo e la mancata indicazione specifica della categoria degli spedizionieri puri nella delibera regolatoria – oltre a reiterare i dubbi di costituzionalità ed eccepire l’affidamento ingenerato dalla prassi amministrativa.

Il Consiglio di Stato, richiamando consolidata giurisprudenza nazionale e le pronunce della Corte Costituzionale e della CGUE citate in motivazione, ha ribadito la coerenza della disciplina con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 23 e 41 Cost. e la sufficiente individuazione per via normativa e regolamentare della platea dei soggetti obbligati, ora estesa, a seguito della riforma del 2018, anche agli operatori economici che, come IFL, svolgono servizi ancillari al trasporto o attività riconducibili alla logistica integrata. Il Collegio ha altresì riscontrato che l’attività concretamente svolta da IFL – come emerge dalla classificazione ATECO e dalle descrizioni aziendali – la configura a pieno titolo come soggetto rientrante nelle categorie individuate dalla delibera ART n. 181/2021.

Elemento giuridico centrale della decisione è stato il principio che il contributo ART possa essere richiesto agli operatori per i quali sia stato accertato un concreto esercizio di competenze regolatorie da parte dell’Autorità, anche nel caso di attività ancillari, superando così l’impostazione formalistica che avrebbe escluso lo spedizioniere puro dall'ambito della regolazione. Respinte anche le doglianze relative a carenze motivazionali connesse agli atti dell’ART, che sono state giudicate conformi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello proposto da IFL Spedizioni S.p.A. e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di ART, quantificate in 3.000 euro oltre accessori, mentre ha disposto la compensazione delle stesse con riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La pronuncia conferma la legittimità dell’attività regolatoria e contributiva dell’Autorità nei confronti degli operatori economici del settore trasporto e logistica, ribadendo la chiara estensione soggettiva operata dal legislatore dopo il 2018.