Comune di Lavagna legittimato sul project financing del porto turistico
Pubblicato il: 1/9/2026
Gli avvocati Francesco Greco e Giuseppe Greco hanno assistito Porto di Lavagna S.p.A.; l'avvocato Lorenzo Cuocolo ha rappresentato il Comune di Lavagna; gli avvocati Fabio Cintioli e David Astorre hanno difeso F2i S.G.R. S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10270/2025 resa nel ricorso n. 3714/2025, ha respinto l’appello proposto da Porto di Lavagna S.p.A. contro il Comune di Lavagna e F2i S.G.R. S.p.A. La vicenda riguarda la procedura di affidamento in concessione e gestione, mediante project financing ex art. 193 d.lgs. n. 36 del 2023, del porto turistico di Lavagna, a seguito della selezione del progetto presentato da F2i e della relativa programmazione comunale.
L’iter prende avvio da un avviso pubblico del Comune di Lavagna, datato 19 luglio 2023, rivolto agli operatori economici invitati a presentare proposte di project financing. All'esito dell’istruttoria, il Comune ha dichiarato fattibile e di pubblico interesse il progetto di F2i S.G.R. S.p.A., inserendolo poi nella programmazione triennale delle opere pubbliche con successive delibere. Porto di Lavagna S.p.A., gestore uscente e autrice di una proposta concorrente non selezionata, ha impugnato gli atti comunali invocando la loro nullità per difetto di attribuzione e presunta elusione di giudicato.
In primo grado, il Tribunale amministrativo per la Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso e irricevibili i motivi aggiunti di Porto di Lavagna S.p.A. Il Tar ha rilevato la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti (la delibera e l’avviso che avviavano la procedura), nonché l’acquiescenza della ricorrente alla procedura mediante partecipazione senza riserve. Sono stati inoltre ritenuti irricevibili per tardività i motivi aggiunti, le cui doglianze risultavano evincibili già dagli atti comunali iniziali. Nel merito, il Tar ha comunque escluso l’illegittimità del project financing per affidamenti di beni demaniali quando ciò avvenga contestualmente alla gestione e realizzazione di lavori, confermando la legittimazione del Comune all’adozione di tali atti.
La Porto di Lavagna S.p.A., in appello, ha tentato di sostenere l’inesistenza di un potere comunale di ricorrere al project financing in relazione al porto turistico e la violazione di un precedente giudicato, nonché l’erroneità e la tardività delle valutazioni sulla proposta della controinteressata. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha motivatamente rigettato la doglianza, rilevando che gli atti propulsivi erano lesivi e avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati; inoltre, avendo la ricorrente aderito alla procedura senza riserve, essa è preclusa dal contestarne la validità ex post. Riguardo ai motivi aggiunti, la decisione ha confermato la loro irricevibilità poiché fondati su elementi già contenuti negli atti pubblici e comunque non superati nel merito dalle contestazioni della ricorrente.
Nel merito, è stata ribadita la competenza dei comuni, ai sensi della normativa regionale vigente (art. 10, l.r. n. 13 del 1999), a rilasciare e rinnovare concessioni su beni del demanio marittimo in ambito portuale, in linea con la giurisprudenza costituzionale. Non sono emersi profili di nullità degli atti impugnati né la dedotta elusione di giudicato. Gli elementi giuridici decisivi sono stati la preclusione procedurale per acquiescenza e la chiara competenza comunale per l’attribuzione delle concessioni demaniali marittime portuali.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto integralmente l’appello di Porto di Lavagna S.p.A., confermando la legittimità dell’operato del Comune e il rigetto delle pretese del gestore uscente. Pur trattandosi di una fattispecie articolata, la complessità delle questioni affrontate ha condotto alla completa compensazione delle spese processuali tra le parti. La decisione rende definitiva la posizione del Comune di Lavagna come soggetto titolato a definire la procedura di project financing del porto turistico, con effetti di stabilizzazione delle scelte amministrative e conferma della procedura in capo a F2i S.G.R. S.p.A.

