Il GSE vede confermata la decurtazione tariffaria sull’impianto idroelettrico Acea
Pubblicato il: 1/9/2026
L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Acea Produzione S.p.A.; gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.
Pendente avanti al Consiglio di Stato con il n. 7728/2024 R.G., il contenzioso ha visto contrapposte Acea Produzione S.p.A. e il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. L’appello verteva sull’impugnazione della sentenza n. 5000/2024 del T.A.R. Lazio (sezione III-ter), relativa alla concessione di incentivi per lavori di rifacimento totale di un impianto idroelettrico nel Comune di Castel Madama.
L’oggetto specifico della controversia era la decurtazione tariffaria applicata dal GSE a causa del ritardo nell’entrata in esercizio dell’impianto. La vicenda trae origine dalla richiesta, da parte di Acea Produzione, dell’ammissione a incentivi previsti dal d.m. 6 luglio 2012 per un impianto idroelettrico di 6,871 MW.
Il progetto era stato autorizzato nel 2013 dalla Provincia di Roma, con una successiva variante che riduceva la potenza dell’impianto. Acea Produzione aveva correttamente partecipato alla procedura selettiva indetta dal GSE e, una volta terminati i lavori nel 2017, aveva presentato domanda di ammissione agli incentivi. Il GSE aveva riconosciuto l’accesso alle tariffe incentivanti, ma applicava una decurtazione in virtù del superamento del termine massimo consentito per l’entrata in esercizio dell’impianto, stabilito in 24 mesi ma prorogabile a 36 solo in particolari condizioni.
La sentenza del T.A.R. Lazio aveva già respinto il ricorso di Acea Produzione, confermando il potere-dovere del GSE di verificare i requisiti sostanziali per l’accesso alle agevolazioni e la correttezza dell’applicazione della normativa di settore. In primo grado era stata altresì chiarita la distinzione tra competenze autorizzative degli enti locali e l’ambito di controllo spettante al GSE per la parte economica degli incentivi.
Il Consiglio di Stato, investito del giudizio d’appello, si è soffermato su due snodi centrali. In primo luogo ha ribadito che il GSE non sconfina nei poteri di altri enti quando valuta autonomamente i presupposti tecnici necessari per la concessione degli incentivi, in particolare sull’idoneità degli interventi a determinare un «miglioramento ambientale» come richiesto dalla normativa. In secondo luogo ha precisato che il beneficio del termine più esteso di 36 mesi può essere accordato solo per opere dichiaratamente e precipuamente finalizzate a tale miglioramento, e non per quelle che producano incrementi ambientali solo in via riflessa o incidentale.
In esito al procedimento, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di Acea Produzione S.p.A. e confermato la sentenza di primo grado. La decisione comporta, per la società, la definitiva applicazione della decurtazione tariffaria sui corrispettivi incentivanti e determina la compensazione delle spese di lite del grado di appello, in considerazione della novità delle questioni affrontate.

