Consorzio Innova ottiene chiarimenti sull’aggiudicazione Consip
Pubblicato il: 1/9/2026
Gli avvocati Corrado Curzi e Stefano Vinti hanno assistito Consorzio Innova Soc. Coop.; l’avvocato Domenico Gentile ha rappresentato Consorzio Stabile Energie Locali - C.S.E.L.; l'avvocato Luisa Torchia ha assistito Engie Servizi s.p.a.; l’avvocato Fausto Troilo ha rappresentato Omnia Servitia s.r.l.
Il contenzioso che ha coinvolto Consorzio Innova Soc. Coop., Consip s.p.a., il Consorzio Stabile Energie Locali - C.S.E.L., Engie Servizi s.p.a. e Omnia Servitia s.r.l. affonda le radici nella nota gara FM4 indetta nel 2014 da Consip per l’affidamento di servizi integrati negli immobili adibiti a ufficio di enti pubblici, con particolare riferimento al lotto n. 15. La sentenza n. 10296/2025, pubblicata il 24 dicembre 2025 e registrata ai nn. 7025 e 7096/2025, tratta due ricorsi riuniti concernenti l’ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 6641/2025.
La vicenda origina da una complessa sequenza di impugnazioni: Engie Servizi aveva richiesto la revocazione per errore di fatto della sentenza che aveva accolto l’appello del Consorzio Innova contro la precedente decisione del TAR Lazio, che aveva respinto le sue doglianze sulla riammissione alla procedura di aggiudicazione in favore del raggruppamento guidato da Engie. A ciò si aggiungevano ricorsi incidentali, interventi di terzi e nuovi motivi su questioni come la domanda di inefficacia del contratto Consip-Engie e del diritto al subentro di Innova.
Il procedimento aveva subito una significativa battuta d’arresto quando il Consorzio Stabile Energie Locali - C.S.E.L. aveva lamentato una pretermissione processuale, con conseguente annullamento della precedente sentenza di appello e fissazione di una nuova udienza sul merito. All’esito, la sentenza n. 6641/2025 aveva accolto il ricorso di Innova, annullando l’aggiudicazione a favore di Engie Servizi s.p.a.
Tuttavia, era rimasta incerta l’attuazione pratica di tale giudicato, in particolare quanto a inefficacia della convenzione stipulata tra Consip e il raggruppamento Engie-CSEL e al subentro di Innova nei rapporti contrattuali. Consip aveva richiesto al Consiglio di Stato chiarimenti sulla portata e sulle modalità di esecuzione della sentenza, soprattutto in ordine a chi fosse titolato a dichiarare l’inefficacia della convenzione e se ciò comportasse automaticamente il subentro di Innova, mentre Innova aveva nel frattempo proposto proprio ricorso per ottemperanza lamentando l’inerzia di Consip nell’eseguire il dictum giudiziale. Le opposte esigenze e richieste sono state analizzate nell’udienza dell’11 dicembre 2025. L’elemento chiave che ha guidato la decisione è stato il carattere esplicito della sentenza n. 6641/2025, che aveva accolto senza riserve il ricorso originario di Innova, includendo sia la richiesta di dichiarazione di inefficacia della convenzione con Engie sia il subentro nella stessa da parte di Innova.
Secondo la Quinta Sezione, la mancata esplicita pronuncia sulla convenzione nella sentenza d’appello non comporta una lacuna o la necessità di ulteriori determinazioni: l’annullamento dell’aggiudicazione travolge la convenzione medio tempore stipulata e riconosce il diritto di Innova al subentro, nei limiti dei poteri accertati in sede di esecuzione.
La sentenza odierna ha quindi fornito chiarimenti sostanziali in ordine alle modalità applicative della sentenza ottemperanda, precisando che il giudicato comporta l’inefficacia della convenzione tra Consip e Engie relativamente al lotto 15 e il diritto di Innova al subentro, rinviando tuttavia la definizione nel merito del giudizio di ottemperanza a ulteriore udienza, che sarà funzionale a valutare il possesso dei requisiti di gara in capo a Innova.
Le conseguenze giuridiche immediate sono quindi la conferma della caducazione della convenzione contestata e l’obbligo per Consip di conformarsi al dettato giudiziale, salvo verifiche di rito sulla situazione del nuovo subentrante.

