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ICOP mantiene l’aggiudicazione per il Terminal di La Spezia dopo la pronuncia del Consiglio di Stato


Pubblicato il: 1/9/2026

Gli avvocati Arturo Cancrini, Saverio Sticchi Damiani e Francesco Vagnucci hanno rappresentato I.Co.P. S.p.A. Società Benefit. Gli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Cesare Ottavio Massa hanno assistito La Spezia Container Terminal Spa. Gli avvocati Daniela Anselmi e Alessio Anselmi hanno rappresentato Fincosit S.r.l., Suardi S.p.A. e Cmci S.C.A.R.L. Consorzio Stabile (RTI, da costituire).

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello proposto da Fincosit S.r.l., Suardi S.p.A. e Cmci S.C.A.R.L. Consorzio Stabile (riuniti in RTI da costituire) contro la stazione appaltante La Spezia Container Terminal Spa e la società aggiudicataria I.Co.P. S.p.A. Società Benefit, relativo alla controversa gara pubblica per la realizzazione del nuovo terminal nel porto mercantile di La Spezia (CIG B1FC341123). Il procedimento, radicato nel 2025 con numero di ruolo 6790/2025, trae origine dal ricorso avverso l’aggiudicazione di un appalto dal valore di oltre 90 milioni di euro.

La vicenda nasce dall’impugnazione dell’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento guidato da ICOP. Il raggruppamento secondo classificato, rappresentato da Fincosit e le altre mandanti, ha contestato la legittimità della clausola di gara che, ai fini della partecipazione, imponeva la prova di un requisito speciale di capacità economico-finanziaria, consistente in un fatturato pari a 2,5 volte l’importo a base di gara, da realizzarsi però nei dieci anni precedenti il bando (anziché nei cinque, come previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023, Allegato II.12). Ciò comportava, secondo i ricorrenti, che almeno una mandante dell’RTI vincitore (Carlo Agnese S.p.A.) non avrebbe posseduto il necessario requisito se si fosse applicato il criterio quinquennale.

In primo grado il TAR Liguria (sentenza n. 982/2025) aveva già respinto il ricorso, ritenendo legittima la previsione del disciplinare e argomentando che, al momento della gara, esisteva una sovrapposizione normativa tra art. 103 d.lgs. 36/2023 (che suggeriva un fatturato sul miglior quinquennio degli ultimi dieci anni, pari al doppio dell’importo di gara) e l’Allegato II.12 (che richiedeva il fatturato su base quinquennale, ma in misura pari a 2,5 volte l’importo). Il TAR aveva preferito l’articolo di legge più favorevole all’accesso degli operatori economici, valorizzando così il principio del favor partecipationis.

Giunti in appello, Fincosit e co-appellanti hanno sostenuto che dovesse prevalere l’Allegato II.12 in forza del principio di specialità e che la stazione appaltante non avrebbe potuto derogare in modo discrezionale al regime fissato dalle norme di riferimento. Contestualmente, ICOP ha eccepito la tardività del ricorso iniziale, visto che la regola contestata era nota sin dal bando.

La decisione del Consiglio di Stato ha sancito che, in presenza dell’antinomia rilevata tra le norme, dovesse prevalere il criterio della specialità e, comunque, il favor partecipationis: l’art. 103, per le “procedure di lavori di rilevante importo”, mostra carattere speciale e settoriale rispetto all’Allegato II.12 e dispone meccanismi più favorevoli alla partecipazione. Oltretutto, è stato rilevato che anche applicando in modo rigoroso l’art. 103, la società Carlo Agnese avrebbe comunque soddisfatto il requisito economico richiesto poiché il fatturato documentato nel miglior quinquennio era sufficiente.

Ne consegue che il Consiglio di Stato ha respinto l’appello (sentenza n. 10297/2025 pubblicata il 24 dicembre 2025): l’aggiudicazione in favore del raggruppamento ICOP rimane ferma. Sul piano economico, il risultato salvaguarda la prosecuzione dell’importante commessa pubblica, mentre sul piano giuridico ribadisce il principio per cui, in caso di antinomia normativa all’interno dello stesso Codice, deve essere applicata la disposizione più specifica e favorevole all’accesso alla gara. Le spese di lite sono state integralmente compensate fra tutte le parti, in considerazione della complessità e novità della questione sollevata.