Il Comune di Porto San Giorgio ottiene la conferma della decadenza della concessione demaniale
Pubblicato il: 1/12/2026
Gli avvocati Giacomo Graziosi e Camilla Mancuso hanno rappresentato il Comune di Porto San Giorgio. L’avvocato Marco Giustiniani ha assistito Marina di Porto San Giorgio S.r.l. in liquidazione. L’avvocato Maurizio Discepolo ha affiancato Marinedi S.r.l. come interveniente ad adiuvandum.
La controversia oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 10308/2025 (ricorso n. 4810/2025), vede contrapposte Marina di Porto San Giorgio S.r.l. in liquidazione e i principali enti pubblici interessati, ossia il Comune di Porto San Giorgio, rappresentato dagli avvocati Giacomo Graziosi e Camilla Mancuso, oltre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio (compresa la direzione regionale Marche), e Ader Agenzia delle Entrate Riscossione. L’azione nasce da un ricorso per revocazione promosso da Marina di Porto San Giorgio S.r.l. avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1577 del 24 febbraio 2025, relativa alla decadenza della concessione demaniale marittima disposta nei suoi confronti.
Il punto nodale della vicenda si sviluppa a partire dal 27 maggio 2023, quando il Comune di Porto San Giorgio adottava un decreto di decadenza della concessione demaniale marittima nei confronti della società, motivandolo con l’omesso pagamento dei canoni oltre al limite fissato e con l’inadempienza nella polizza fideiussoria. Segue la notifica di una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate nel settembre 2023 e l’iscrizione a ruolo di ulteriori somme; tutti i provvedimenti amministrativi venivano tempestivamente impugnati dal concessionario.
Dopo la riunione dei ricorsi il Tribunale Amministrativo delle Marche li dichiarava parzialmente irricevibili e li respingeva nel resto con la sentenza n. 694/2024. L’appello presentato dalla società veniva respinto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1577/2025. Contro questa, Marina di Porto San Giorgio S.r.l. proponeva ricorso per revocazione, sostenendo che la decisione fosse viziata da errori di fatto rilevanti ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c.
Gli elementi giuridici centrali presi in esame dalla Sezione Settima riguardano proprio la distinzione tra errore di fatto ed errore di diritto in sede di revocazione: la Corte ha sottolineato che solo l’errore sensoriale-percettivo sull’esistenza materiale degli atti processuali può integrare il vizio utile alla revocazione, non potendo la funzione della revocazione sostituirsi a un ulteriore grado di appello sulle valutazioni di merito tecnico e giuridico del precedente giudizio. Il giudice ha inoltre rilevato che la questione dedotta era già stata oggetto di puntuale esame e valutazione logico-giuridica nelle precedenti sentenze, escludendo quindi l’esistenza di un errore revocatorio.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, condannando Marina di Porto San Giorgio S.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni costituite (€2.500,00 per ciascuna parte pubblica) mentre ha compensato le spese nei confronti di Marinedi S.r.l., interveniente ad adiuvandum. La decisione conferma la decadenza della concessione e consolida la posizione delle amministrazioni pubbliche coinvolte, mantenendo inalterati gli effetti e le conseguenze economico-giuridiche già prodottesi a seguito dei provvedimenti originari.

